Bankitalia, precisazioni su segnalazioni a Centrale rischi
L'intervento sugli scoperti su conti correnti cc.dd. “non affidati”.
Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Scoperti di conto corrente
Sono pervenuti diversi quesiti sui criteri di segnalazione nella Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia degli scoperti su conti correnti cc.dd. “non affidati”, cioè degli scoperti che si verificano sui conti non associati ad un fido con riferimento ai quali il cliente può utilizzare solo il saldo disponibile1.
Dalle disposizioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia 139/91 (cfr. cap. II, sez. 1, par. 1 “Natura dei rischi censiti” e cap. II, sez. 2, par. 1.3 “Rischi a revoca”) si deduce che vanno segnalati nella CR esclusivamente gli sconfinamenti su conti correnti cc.dd. “affidati”, cioè i conti correnti associati ad una linea di credito con un limite concordato.
Considerate le rilevanti difficoltà tecniche segnalate dagli intermediari nella distinzione tra sconfinamenti su conti affidati e non affidati, si comunica che, a partire dalla data contabile di giugno 2025, anche gli sconfinamenti registrati su conti correnti privi di affidamento dovranno essere segnalati alla Centrale dei Rischi, qualora superino le soglie previste ai fini della segnalazione.
Il nuovo criterio verrà recepito nel prossimo aggiornamento utile della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991.
Considerata la delicatezza delle informazioni trasmesse alla Centrale Rischi e i possibili impatti sulla clientela, per i contratti di conto corrente già in essere, gli intermediari avranno cura di informare i clienti — alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall’articolo 119 del TUB — che eventuali sconfinamenti saranno oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi, qualora vengano superate le soglie previste ai fini della segnalazione.
Il testo della presente comunicazione è disponibile sul sito Internet della Banca d’Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell’art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009.
Si pregano le Filiali di comunicare alle banche, alle società finanziarie e alle SGR, l’avvenuta emanazione della presente nota sulla base dei criteri di seguito indicati:
nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza per le funzioni di vigilanza è insediato l’intermediario;
per Cassa Depositi e Prestiti la comunicazione è effettuata dalla Sede di Roma.
---------------
1 Si pensi, a titolo esemplificativo, ai pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, e che non possono essere respinti o stornati dalla banca, come nel caso dell’addebito di carte di credito, imposte di bollo o competenze.
Sede legale Via Nazionale, 91 - 00100 Roma Capitale versato Euro 7.500.000.000,00 Tel. 06/47921 - Partita IVA 00950501007 - 20 Pag. 1/2 www.bancaditalia.it 182838/25