Decreto Covid 13 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella GU di sabato 13 marzo, il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 – Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.

Il presente decreto legge, approvato nel Consiglio dei Ministri di venerdì 12 marzo, si compone di quattro articoli. In particolare:  

  • Articolo 1 – Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

o   Il comma 1 stabilisce che, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021, nelle regioni e le province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si prevede l’applicazione delle misure previste per la zona arancione;

o   Il comma 2 prevede che, dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, verranno applicate le misure della zona rossa;

o   Il comma 3 prevede che, per il periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, i presidenti delle Regioni possono disporre le misure stabilite per la zona rossa ed ulteriori misure restrittive tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del dl n. 19/2020 in singole province in cui l’incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività;

o   Il comma 4 reca disposizioni in materia di spostamenti nelle zone arancioni. In particolare, consente lo spostamento in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata e una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi;

o   Il comma 5 prevede che nei giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori che si collocano in zona bianca, le misure previste per le regioni in zona rossa. Sono comunque consentiti in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00;

o   Il comma 6 e il comma 7 disciplinano rispettivamente le modalità di comunicazione tra Regioni e Ministero della salute in materia di monitoraggio del contagio e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni.

  • Articolo 2 – Congedi per genitori e bonus baby-sitting

o   Il comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di lavorare in smart working per il tempo in cui i figli minori di 16 anni sono a casa per ragioni legate al Covid (sospensione attività didattica, quarantena o infezione);

o   Il comma 2 e il comma 3 stabiliscono che, nel caso in cui non sia possibile lavorare in smart working, i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni possono chiedere di usufruire di un congedo retribuito al 50% della retribuzione stessa;

o   Il comma 4 prevede che eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 per ragioni legate al Covid possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2;

o   Il comma 5 dispone che, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

o   Il comma 6 prevede per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo e per i casi di cui al comma 1 per i figli conviventi minori di anni 14. Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia, o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

o   Il comma 7 chiarisce che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in smart working o fruisce del congedo di cui al comma 2 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile ai sensi del comma 1, del congedo di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure previste dal presente articolo;

    • Il comma 8 prevede che i benefici del presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 282,8 milioni e che le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.
    • Il comma 10 stabilisce che le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2021.

o   I commi 9, 11 e 12 recano disposizioni di carattere finanziario.

  • L’articolo 3 dispone la copertura finanziaria dell’articolo 2.
  • L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore.

Fonte

Link al provvedimento: https://bit.ly/3rKGhG5