Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla GU del 22 marzo il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 – Misure urgenti per la ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Di seguito, in sintesi, i 14 articoli che compongono il Decreto:

  • Articolo 1: sono ripristinate  le zone gialle, in precedenza escluse dal Dl Covid marzo.
  • Articolo 2: consenti gli spostamenti dal 26 aprile tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e nella zona arancione (soltanto in ambito comunale), è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22.
  • Articolo 3: dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, le elementari e le scuole medie. La scuola superiore, avrà l’attività didattica in presenza nelle zone gialle e arancioni dal 70% al 100% mentre in zona rossa fino al 75%. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.
  • Articolo 4:  dal 26 aprile 2021 nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clientiche vi soggiornino. Dal 1° giugno, invece, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
  • Articolo 5: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 50% della capienza di legge del locale e il numero di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in locali al chiuso. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico, organizzati dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
  • Articolo 6: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sarà possibile accedere alle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, alle palestre.
  • Articolo 7:  dal 15 giugno, in zona gialla, si riprenderà lo svolgimento in presenza delle fiere e, dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.
  • Articolo 8: dal 1° luglio 2021 saranno riaperti in zona gialla i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.
  • Articolo 9: introduce le  “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid - 19 o l'avvenuta guarigione, che avranno una validità di sei mesi.
  • Articolo 10: proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021.
  • Articolo 11: proroga i termini correlati con lo stato di emergenza (Allegato 2). Tra questi, vengono prorogate le disposizioni sullo smartworking semplificato di cui all’art. 90 del Dl Rilancio.
  • Articolo 12: iper quanto riguarda il sostegno alle imprese di trasporto aereo, prevede che l'importo di ciascuna anticipazione non potrà essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del MISE di cui all’articolo 79, comma 2 del Dl Cura Italia e dalle decisioni della Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di  Stato.
  • Articolo 13: sanzioni previste per il rispetto delle norme
  • Articolo 14: determina l'entrata in vigore.

 

Allegato

Link al testo del Decreto in GU: https://bit.ly/3ayAHjJ