Zls: cosa sono e come spingono gli investimenti

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Zls: cosa sono e come spingono gli investimenti

I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.

La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un'area portuale (con caratteristiche disciplinate dall’articolo 1, comma 62, della legge n. 205/2017 e s.m.i.) o un'Autorità di sistema portuale (di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994).

La ZLS deve includere almeno un'area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree
interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell'Allegato 1 del DPCM del 04 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

La Zona Logistica Semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata che non può essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni.

Il Presidente della regione, o i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, trasmettono la proposta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata di un Piano di Sviluppo Strategico contenente i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale, nonché indicazioni relative a:

  • delimitazione della ZLS e identificazione delle aree coinvolte;
  • elenco delle infrastrutture esistenti;
  • analisi dell'impatto sociale ed economico;
  • tipologie di attività, collegamenti infrastrutturali e semplificazioni amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
  • eventuali pareri, nulla osta o altri atti di assenso già rilasciati dagli enti locali;
  • agevolazioni e incentivazioni regionali;
  • consultazioni attuate per la stesura del Piano di sviluppo strategico;
  • modalità con cui le strutture regionali e degli enti locali interessati assicurano le funzioni amministrative;
  • aree escluse dalla ZLS per motivi di sicurezza e navigazione

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri gestisce l'istruttoria della proposta ZLS, verifica la completezza del Piano di Sviluppo Strategico ZLS e ottiene le valutazioni dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, per gli aspetti fiscali e doganali, e dei Trasporti, per le infrastrutture. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può richiedere modifiche al Piano di Sviluppo Strategico ZLS.

L’art. 7 del decreto-legge n. 109/2018 (c.d. Decreto “Genova”), ha disposto l’istituzione ex lege della ZLS “Porto e Retroporto di Genova”.

Le ZLS sul territorio nazionale