Assilea intervista l'Avv. Chimenti su novità del fallimento

Docente di Diritto commerciale alla LUM Jean Monnet e Partner dello Studio legale Delfino Willkie Farr & Gallagher, Chimenti concede un'intervista esclusiva sulle novità del "Dl Liquidità".

Assilea intervista l'Avv. Chimenti su novità del fallimento

Con il Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 23, cosiddetto Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, il Governo ha messo in soffitta sino al 1° settembre 2021 il Codice della Crisi, ha bloccato i fallimenti sino ad giugno 2020, ha rivisto in qualche modo la responsabilità degli amministratori delle società intervenendo su norme di diritto societario.

Ne parliamo con l’Avv. Stanislao Chimenti, Docente Diritto commerciale, alla Facoltà Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet, e Partner dello Studio Legale Delfino Willkie Farr & Gallagher.

 

Assilea: Avvocato buongiorno, può illustrare i contenuti del decreto – legge 8 aprile 2020 n. 23 (il “D.L”) in tema di società e crisi d’impresa?

Avv. Chimenti: Ci sono due direttrici di massima: le norme che riguardano il diritto societario e quelle che riguardano le crisi di impresa. In entrambi i casi si dettano previsioni specifiche che derogano la disciplina ordinaria.

Assilea: cominciamo dalle prime. Cosa accade in relazione al diritto societario?

Avv. Chimenti: Anzitutto, dalla data di entrata in vigore del decreto a quella del 31 dicembre 2020 non si applicano le norme che impongono la riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e 2482 ter del codice civile).

Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile).

Restano invece applicabili le norme in tema di informativa ai soci. L’art. 7 del DL “Liquidità” non richiama infatti il primo comma dell’art. 2446 codice civile, per quanto attiene le S.p.A., né l’art. 2482 bis, I, II e III comma, codice civile, per quanto attiene le S.r.l. Pertanto, al verificarsi delle perdite gli amministratori saranno comunque tenuti a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per valutare le soluzioni da adottarsi. 

Mi sia consentita una ulteriore riflessione. Se da un lato il Decreto Liquidità ha previsto un affievolimento della responsabilità degli amministratori, dell’altro nulla è previsto in tema di esenzione dai reati fallimentari. Pertanto, per quelle società che già si trovavano in una situazione di squilibrio economico-finanziario prima dell’emergenza Coronavirus e che tale situazione si sia amplificata irreversibilmente nell’ultimo periodo, in un’ottica di opportuna e prudenziale condotta, dovrebbe imporre agli amministratori di adottare, senza indugio, tutti quegli strumenti previsti dalla legge per il superamento della crisi, compreso lo scioglimento della società.        

Assilea: e per quanto riguarda l’autofinanziamento?

Avv. Chimenti: L’autofinanziamento è incentivato perché viene disattivata fino al 31 dicembre 2020 la regola della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Si tratta di una previsione che mi pare opportuna, considerata l’assoluto bisogno di liquidità delle aziende.

Assilea: e per quanto riguarda le norme in tema di crisi aziendali?

Avv. Chimenti: la prima misura riguarda la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 6): l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, (prevista per il 15 agosto 2020) è rinviata al 1° settembre 2021.

Assilea: Cosa accade alle procedure di concordato preventivo? Anche in questo caso sono previsti differimenti?

Avv. Chimenti:  Anzitutto sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020. Inoltre, per quanto riguarda i procedimenti pendenti, il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un nuovo termine, non superiore a novanta giorni e non prorogabile, per la elaborazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 della Legge Fallimentare o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare.

Assilea: cosa accade in relazione ai contenuti dei concordati?

Avv. Chimenti: Il debitore può decidere di modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. In quel caso, egli deposita, sino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini e la documentazione che comprova la necessità della loro modifica. Anche i concordati c.d. in bianco possono essere ulteriormente prorogati presentando, entro cinque giorni dalla scadenza, istanza per la concessione di una ulteriore proroga di novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi.

Assilea: e per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.?

Avv. Chimenti: La stessa istanza di cui al punto precedente può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182 bis, comma 7, della Legge Fallimentare.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste dalla legge (all’articolo 182 bis, comma 1 l.f.).

Assilea: è presumibile tuttavia che vengano depositate numerose istanze di fallimento.

Avv. Chimenti: Questa eventualità è esclusa dall’art. 11 del D.L. secondo il quale tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 della Legge Fallimentare e 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (dettato in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese insolventi), depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili.

Si tratta di misure eccezionali e temporanee che vogliono tutelare anche i creditori, dato che la liquidazione dei beni in un ipotetico fallimento avverrebbe in un mercato fortemente perturbato.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi un lasso temporale in cui valutare, con maggiore ponderazione, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa, senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza..

Allo scopo di evitare che tale blocco non pregiudichi la par condicio creditorum, il secondo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall’articolo 69 bis della Legge Fallimentare per la proposizione delle azioni revocatorie.

Assilea: qual è una sua valutazione complessiva degli interventi in oggetto?

Avv. Chimenti: si tratta di interventi necessari che però, a ben vedere, si risolvono essenzialmente nella previsione di differimento/sospensione di termini. Bisogna quindi distinguere. Per le norme di diritto societario questo approccio può essere efficace, ad esempio in tema di rinvio della riduzione obbligatoria del capitale per perdite. Di contro, ho il timore che un semplice blocco di qualche mese delle procedure fallimentari non risponda alle esigenze del ceto imprenditoriale. La crisi purtroppo sarà lunga e aggredisce il tessuto economico dell’intero Paese. I suoi effetti si produrranno in modo differito, per cui un semplice blocco temporaneo delle istanze di fallimento non rappresenta una risposta efficace ai problemi sollevati dal mondo delle imprese che potrebbero manifestare lo stato di insolvenza fra un anno, senza avere più alcuna protezione legislativa, in sostanza si è cercato di “tamponare” l’emergenza assumendo che ogni situazione di insolvenza emersa nell’arco temporale marzo 2020/giugno 2020 sia imputabile all’emergenza sanitaria Covid 19, senza una diagnosi sulle effettive cause..