Bankitalia: proroga sospensione termini dei procedimenti

Bankitalia: proroga sospensione termini dei procedimenti

Proroga sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Bankitalia comunica che, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), il termine finale di sospensione dei procedimenti amministrativi e delle procedure sanzionatorie del 15 aprile 2020, indicato nei comunicati di seguito richiamati (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativie Sospensione dei termini delle procedure sanzionatorie ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, di seguito riportati) è prorogato al 15 maggio.

 

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

23 marzo 2020

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del citato Decreto Legge, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."

La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi disciplinati dal diritto nazionale di competenza della Banca d'Italia, i cui termini sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
La Banca d'Italia, in linea con la citata previsione, ha adottato misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d'urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati.

 

Provvedimenti sanzionatori

Questa sezione riporta i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia dal luglio 2015 (quelli precedenti sono pubblicati nella veste editoriale del Bollettino di Vigilanza; la loro pubblicazione avviene in forma elettronica su questo sito web, di norma dopo la notifica agli interessati.

È data evidenza ai provvedimenti adottati secondo il "nuovo regime" sanzionatorio, introdotto con il recepimento della direttiva UE/2013/36 (cd. CRD IV) ad opera del decreto legislativo n. 72 del 2015 e delle relative disposizioni attuative. La nuova disciplina - applicabile alle violazioni commesse dal giugno 2016 - prevede tra l'altro:

  • l'ampliamento dei destinatari delle sanzioni amministrative, che sono ora irrogate alle società responsabili della violazione e, al ricorrere di determinati presupposti, alle persone fisiche (esponenti e dipendenti);
  • l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie fino a un massimo del 10 per cento del fatturato per le società e di 5 milioni di euro per le persone fisiche;
  • la diversificazione delle sanzioni applicabili, con la possibilità di adottare anche misure di natura non patrimoniale.

La Banca d'Italia ha introdotto una garanzia procedimentale aggiuntiva, riconoscendo agli interessati la possibilità di presentare ulteriori deduzioni scritte di fronte al Direttorio.