Calendar provisioning e nuova definizione di default

Si è svolta oggi, presso la Commissione Finanze, l’audizione del Direttore Generale del Tesoro, sul calendar provisioning e la nuova definizione di default.

Calendar provisioning e nuova definizione di default

Il Dott. Rivera è intervenuto fornendo un quadro riepilogativo rispetto alla normativa oggetto dell’audizione e fornendo poi delle valutazioni rispetto alla preoccupazioni avanzate, in più occasioni, dalla Commissione e dal Parlamento.

Di seguito, per punti, un breve riepilogo di quanto trattato nel corso dell’audizione:

  • Quadro normativo – La normativa è entrata in vigore lo scorso gennaio. È contenuta in un regolamento delegato della Commissione nell’ambito della CRR. In particolare, il regolamento della Commissione stabilisce due sogli al cui superamento congiunto l’esposizione creditizia viene classificata come rilevante. Il calendar provisioning è invece una normativa di rango primario sui requisiti patrimoniali delle banche, con la quale vengono determinati i livelli minimi di accantonamento prudenziale che devono essere detenuti dalle banche per ogni singola posizione deteriorata.
  • Discussione in sede UE – In più occasioni sono state manifestate delle preoccupazioni sui possibili effetti di queste normative in ragione dell’evidente divergenza tra le loro caratteristiche di prociclicità e l’attuale congiuntura economica. La discussione è quindi sull’opportunità di un rinvio dell’applicazione di queste norme. In sede europea, tuttavia, il rinvio della normativa è stato ritenuto inappropriato, in quanto questo avrebbe potuto incidere su strumenti di misurazione della qualità del credito e degli attivi delle banche, sui costi di raccolta delle banche stesse e, conseguentemente, del credito per le imprese. L’impossibilità di arrivare ad un consenso diffuso a livello europeo sull’ipotesi di rinvio della normativa è stata determinata anche dalla situazione molto variegata al livello europeo rispetto all’applicazione di queste misure: la nuova definizione di default era già entrata a regime in diversi Paesi europei prima del gennaio 2021. Analogamente, per quanto riguarda il calendar provisioning, le differenze marcate tra Paesi, soprattutto nelle performance dei sistemi giudiziari nazionali in relazione al recupero dei crediti, hanno avuto un ruolo importante nell’escludere ogni ipotesi di rinvio della disciplina.  L’avvio di una discussione sulla flessibilizzazione della normativa del settore bancario ha comunque portato all’estensione del temporary framework per gli aiuti di stato, l’anticipazione di alcune norme che contenevano vantaggi per l’assorbimento patrimoniale per alcune categorie di crediti. L'alternativa praticabile a un intervento di modifica delle normative, e anche alle proposte fatte recentemente di flessibilizzare ulteriormente il quadro degli aiuti di Stato, resta l'impiego di strumenti di mercato.
  • Impatto normative UE – Ad oggi i dati non evidenziano che ci sia un concreto impatto negativo innescato dalle norme sulla definizione di default e sul calendar provisioning. L’applicazione dei nuovi criteri ha fatto aumentare l’incidenza dei crediti deteriorati dello 0,2 per cento e non si è registrato un aumento degli esposti della clientela rispetto alla riclassificazione da parte delle banche. Inoltre, rispetto ai timori inizialmente paventati sulle nuove soglie di default, è stato abbondantemente chiarito che non vi sono automatismi e che la norma non riguarda la classificazione a sofferenza.
  • NPL e UTP – Lo scorso 29 giugno è stato raggiunto accordo finale sulla direttiva sui servicer che, tra le altre cose, istituisce un passaporto europeo per i servicer che potranno operare in tutta Europa, rafforzando il mercato. La Commissione ha inoltre ha accordato un rinnovo fino a giugno 2022 della normativa sulle GACS. Il MEF è inoltre al lavoro anche sul filone delle UTP, per l’elaborazione di soluzioni che facilitino delle iniziative di valorizzazione di questo tipo di crediti per le imprese che siano identificate come idonee ad avere un recupero e una ristrutturazione.

Q&A

  • Sen. Pittella (PD) – Chiede di sapere se il Dott. Rivera ritiene vi siano le condizioni necessarie a riaprire la discussione in sede europea per il rinvio dell’applicazione delle normative oggetto del dibattito odierno.
  • Sen. Bottici (M5S) – Interviene auspicando che il Governo possa insistere sul rinvio dell’applicazione delle normative in discussione, anche in ragione della sfavorevole congiuntura economica globale indotta dalla pandemia.
  • Sen. Bagnai (Lega) – Chiede di sapere se vi sia una valutazione di impatto della normativa sul calendar provisioning che tenga in considerazione anche la situazione economica post-pandemica.
  • Sen. Lannutti (Misto) – Interviene sostenendo che il combinato disposto del calendar provisioning e la nuova definizione di default rappresenti una grave minaccia per le PMI italiane.
  • Presidente D’Alfonso (PD) – Chiede di sapere se vi siano ancora dei margini per intervenire in sede europea al fine di rinviare l’applicazione delle normative in esame.

Risposte

  • Quadro attuale – Le valutazioni riportate nella relazione rispetto all’impatto delle nuove normative non sono volte a rassicurare la Commissione ma a chiarire degli elementi di fatto, per ora confortanti, rispetto agli effetti attuali di queste misure. Ciò non significa che non vi possano essere dinamiche negative andando avanti. L’ammontare di capitale nelle banche italiane è aumentato nel 2020, in misura significativa (dal 14 a 15,5 per cento), anche in ragione del divieto di distribuzione dei dividendi. È aumentata anche la redditività delle banche italiane, in conseguenza della chiusura degli spread e delle rettifiche di valore sui crediti (ridotte in ragione del rilascio di garanzie). Lo stock di crediti deteriorati non registra dei cambiamenti significativi, come percentuale sia lorda che netta, sebbene i numeri restino comunque superiori alle medie europee.
  • Valutazioni di impatto – Le informazioni sull’impatto delle misure sullo stock di esposizioni deteriorate sul totale dei crediti (incremento dello 0,2 per cento) è riferita all’intervento del Governatore della Banca d’Italia presso l’ABI. Si tratta quindi di un dato frutto di una rilevazione della Banca d’Italia, non di una valutazione di impatto del MEF.
  • Discussioni in sede europea – L’Italia si è già fatta portatrice di una proposta di rinvio dell’applicazione delle normative. Tuttavia, anche in ragione delle diverse valutazioni dei molti attori coinvolti (Stati membri, Parlamento, Commissione e Consiglio), non è stato possibile costruire un consenso attorno a questa proposta. Come esposto nella relazione, peraltro, la trattativa ha portato comunque ad una serie di risultati per quanto riguarda la flessibilità applicata al settore bancario. Si ritiene dunque che non vi sarà l’opportunità di riaprire queste discussioni.
  • Effetti di una eventuale sospensione delle normative – Non è facile fornire delle valutazioni rispetto ai possibili effetti di una sospensione delle normative poiché vi sarebbero, verosimilmente, effetti che vanno in direzioni opposte: da un lato è possibile pensare che nel breve termine si possa ottenere una riduzione di pressione sul mercato del credito. Dall’altro,  È possibile, come è possibile che vi siano effetti opposti.