CGIA: approvato decreto correttivo del concordato biennale

Il decreto correttivo sul concordato preventivo biennale esclude i forfetari, ridefinisce l'imposta sostitutiva e introduce nuove regole per l'adesione congiunta e le sanzioni.

CGIA: approvato decreto correttivo del concordato biennale

Il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo di alcuni decreti della riforma fiscale che modifica anche alcune disposizioni in materia di concordato preventivo biennale.

  1. ABROGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO

Con l’articolo 7 del decreto legislativo viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025 la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario, ciò in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e dell’esiguo numero di adesioni da parte di tali soggetti.

  1. MODIFICA DEL TERMINE DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con l’articolo 11 del decreto viene modificato il termine di adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, è disposto che detto termine è posticipato al 30 settembre ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31 luglio e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, precedentemente introdotti dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.

La modifica del termine è finalizzata a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali come richiesto dalla Confederazione.

  1. IMPOSTA SOSTITUTIVA OPZIONALE SUGLI INCREMENTI DI REDDITO

Viene introdotto, con l’articolo 8, una modifica all’articolo 20-bis del D.Lgs n. 13/2024, il nuovo comma 1-bis, che dispone che la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente assoggettabile ad imposta sostitutiva non può essere superiore a 85.000 euro.

In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di 85.000 euro è applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota del 43% (corrispondente a quella di cui all’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR) e per i soggetti IRES l’aliquota del 24% (art. 77 del TUIR). La relazione tecnica al provvedimento precisa, inoltre, che per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 (che imputano il reddito per trasparenza) del TUIR, il superamento del limite degli 85.000 euro va verificato in capo alla società o associazione e si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 43%, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, successive all’entrata in vigore del decreto.

  1. INTRODUZIONE DI ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La disposizione di cui all’articolo 9 introduce nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale.

In particolare, all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024, dopo la lettera b-quater) sono introdotte le lettere b-quinquies e b)-sexies, prevedendo una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (di cui all’art. 54, co. 1, del TUIR) e partecipano, contemporaneamente:

  • ad associazioni (di cui all’art. 5, co. 3, lettera c) del TUIR),
  • ovvero a società tra professionisti (di cui all’art. 10, L. n.183/2011),
  • ovvero ancora a una società tra avvocati (di cui all’art. 4-bis, L. n.247/2012).

Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.

Contestualmente, con l’inserimento all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs., dopo la lettera b-quater, delle lettere b-quinquies e b-sexies, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusione.

In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

Tali disposizioni si applicano a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, successive all’entrata in vigore del decreto.

  1. NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI CAUSE DI CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La disposizione recata all’articolo 10 interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale in caso di operazioni di conferimento precisando che per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.

  1. INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA DI INCREMENTO PER I SOGGETTI AD ELEVATA AFFIDABILITA’

Con l’art. 14 del decreto è stato previsto un intervento volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti massimi di incremento:

– 10% in presenza di soggetti con punteggio ISA pari a 10;

– 15% in presenza di soggetti con punteggio ISA almeno pari a 9 ma inferiore a 10;

– 25% in presenza di soggetti con punteggio ISA almeno pari a 8 ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata, considerando queste limitazioni, è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

  1. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO INCREMENTALE

L’art. 13, in relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, modifica gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

  1. MODIFICA ALLE CAUSE DI DECADENZA

Infine, con l’art. 15 del decreto viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.

  1. ENTRATA IN VIGORE

Il decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana