CORONAVIRUS: CHIUDONO LE ATTIVITA' COMMERCIALI NON PRIMARIE

In allegato il testo del decreto i cui effetti si dispiegano dal 12 al 25 marzo.

CORONAVIRUS: CHIUDONO LE ATTIVITA' COMMERCIALI NON PRIMARIE
  • In allegato il DPCM che sarà emanato nella serata dell'11 ed entrerà in vigore dal 12  fino al 25 marzo 2020, data in cui tornano in vigore i due DPCM 8 e 9 marzo 2020. Sono stabilite nuove e più restrittive misure del covid-19.
     
    Chiudono
    ·      le ATIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1
    ·       i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
    ·       i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
    ·       i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) l’attività di confezionamento che di trasporto.
     
    Restano aperte
    ·      le edicole,
    ·      i tabaccai,
    ·      le farmacie,
    ·      le parafarmacie.
    ·      la ristorazione con consegna a domicilio
    ·      gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
    ·      le mense e i catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
    ·      l’attività di confezionamento
    ·      il trasporto
    ·      i servizi bancari, finanziari, assicurativi
    ·      l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi


·      le attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO di cui all’Allegato 1:
       Ipermercati
       Supermercati
       Discount di alimentari
       Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
       Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
       Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
       Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
       Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
       Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
       Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
       Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
       Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
       Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
       Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
       Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
       Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
       Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
       Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
       Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
       Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
       Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
       Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.


·      le ATTIVITÀ PRODUTTIVE e le ATTIVITÀ PROFESSIONALI, in ordine alle quali si raccomanda che 
       a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agileper le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
       b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendentinonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
       c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
       d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagioe, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
       e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
 
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. 
 
Per le attività produttive e professionali, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 


Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.

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