Ddl Crediti deteriorati - Audizione ABI e Bankitalia

Si è svolta oggi, presso la Commissione Finanze, l’audizione ABI e Banca d’Italia per l’esame del Ddl recante Disposizioni per il recupero dei crediti in sofferenza e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.

Ddl Crediti deteriorati - Audizione ABI e Bankitalia

Sul tema dei crediti teteriorati in rappresentanza di ABI e Banca d’Italia sono stati auditi rispettivamente il Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’ABI e la Dott. Bruna Szego, Capo servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale di Banca d’Italia.

Di seguito, un breve resoconto dei temi trattati nel corso dell’audizione.

Banca d’Italia – Bruna Szego, Capo servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale

 

  • Profili di criticità – Tale proposta va valutata con molta attenzione. C’è il rischio di compromettere seriamente il funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati, che negli ultimi anni ha rappresentato il principale canale attraverso il quale le banche hanno ridotto il peso di questi crediti nei loro bilanci. La proposta, inoltre, può creare incentivi non corretti per i debitori, inducendoli ex ante a non onorare i propri debiti e avendo quindi ricadute negative sull’attrattività del nostro paese.  
  • Stock NPL durante crisi finanziaria – Tra il 2007 e il 2015 i crediti deteriorati presenti nei portafogli delle banche italiane sono cresciuti sensibilmente, raggiungendo i 360 miliardi. L’aumento dei crediti deteriorati ha riguardato in larga parte quelli alle imprese. Il Meccanismo Unico di Vigilanza (per 4 le banche significative), la Banca d’Italia (per le banche meno significative) e il Governo hanno, quindi, intrapreso una serie di azioni miranti a ridurre lo stock di NPL: redazione di linee guida sulla gestione dei crediti deteriorati, richiesta alle banche di elaborare credibili piani di riduzione, concessioni di garanzie pubbliche (GACS).
  • Dati recenti – Anche per il 2020 sono previste cessioni per circa 20 mld, al lordo delle rettifiche, valori in linea con i piani prefissati all’inizio di quest’anno, quindi nel periodo 2016-2020 le cessioni raggiungerebbero i 170 mld complessivi. In base ai dati più recenti, aggiornati a giugno, gli NPL lordi ammontavano a 138 mld, 67 mld netti. Dal picco del 2015, la loro incidenza sul totale dei finanziamenti si è più che dimezzata raggiungendo a giugno 2020 il 6,1%, al netto delle rettifiche ha raggiunto il 3,7%. il livello dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche è ancora elevato, più del doppio rispetto all’Europa (a giugno scorso per il complesso delle banche significative dell’area dell’euro l’incidenza degli NPL lordi sul totale dei finanziamenti era pari al 3,1%; 1,7% al netto delle rettifiche).
  • Necessità di funzionamento del mercato secondario – Non si può escludere che, anche data l’attuale situazione di emergenza connessa con l’epidemia di Coronavirus e i plausibili impatti sulle prospettive di crescita della nostra economia, il trend di diminuzione osservato in questi ultimi anni subisca un’inversione di tendenza. È, quindi, necessario che tutti gli elementi che consentono alle banche di gestire al meglio i crediti deteriorati possano correttamente operare e – tra questi – il mercato secondario, nel quale quei crediti vengono ceduti. La cessione rappresenta di gran lunga il canale principale di riduzione degli NPL da parte delle banche; la sua funzionalità è dunque essenziale, per permettere alle banche di adottare efficaci politiche di gestione delle partite deteriorate, liberando risorse che possono migliorare le condizioni di offerta del credito, in termini di tassi e quantità.
  • Descrizione Ddl S.778 – Il disegno di legge prevede un sistema articolato che può incidere negativamente sul funzionamento del mercato secondario degli NPL. La proposta di legge prevede che cedente e cessionario comunichino al debitore l’avvenuta cessione della sua posizione non oltre 10 giorni; in mancanza, al cedente e al cessionario è precluso l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Quest’ultimo può esercitare l’opzione di acquisto della propria esposizione dandone notizia al cessionario entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta cessione.
  • Comunicazione della cessione e criticità – Il meccanismo contemplato dalla proposta espone il cessionario a un prolungato periodo di incertezza – che potrebbe estendersi sino a quaranta giorni, tenuto conto dei 10 giorni per la comunicazione della cessione e dei 30 giorni per l’esercizio dell’opzione da parte del debitore – prima di poter considerare “stabile” l’operazione di acquisto. Inoltre, la preclusione per cedente e cessionario della possibilità di avviare azioni esecutive e cautelari, qualora non venga effettuata la comunicazione della cessione al debitore nel termine previsto, costituisce una misura particolarmente onerosa, che determina ulteriori incertezze sui tempi di recupero del credito. La formulazione della norma lascia spazio anche ad alcune incertezze interpretative: ad esempio, non viene indicata la durata temporale massima per la quale opera la predetta preclusione né quali siano le conseguenze di una eventuale comunicazione tardiva (es. effettuata l’undicesimo giorno).
  • Selezione avversa – È, inoltre, probabile che a esercitare il diritto di opzione siano i debitori che versano in condizioni relativamente migliori, mentre rimarrebbero nel pool di quelli stabilmente ceduti i prenditori in maggiore difficoltà. Questo fenomeno di selezione avversa determina un aumento del rischio sul portafoglio che rimane ceduto.
  • Regime delle comunicazioni – Particolarmente complesso appare il regime delle comunicazioni previsto dal disegno di legge, là dove si dispone che l’informativa sia resa a ciascun debitore incluso nel portafoglio ceduto o la cui posizione sia oggetto di operazioni di cartolarizzazione. Poiché ciascun portafoglio di crediti risulta usualmente composto da esposizioni ascrivibili a un numero elevato di soggetti, risulterebbe assai dispendioso per i cessionari adempiere a tale previsione.
  • Ulteriori profili di criticità – Il meccanismo proposto introduce oneri aggiuntivi di non poco momento, in taluni casi molto difficilmente superabili, e non permette agli operatori di conoscere in anticipo il novero di debitori che eserciterà il diritto di opzione. Ciò espone automaticamente i cessionari a rischi di incertezza con riguardo a diversi aspetti: i costi e il rendimento atteso della cessione; l’orizzonte temporale dell’investimento effettuato; la diversificazione e, quindi, anche il rischio di portafoglio. Da ciò discende una maggiore difficoltà per il cessionario nel pianificare le operazioni da realizzare e nel ricercare i canali necessari per finanziare gli acquisti di esposizioni deteriorate.
  • Prezzi di cessione di crediti deteriorati – Tutti questi fattori tenderanno a riflettersi negativamente sui prezzi delle cessioni di crediti deteriorati, ampliando nuovamente il gap rispetto al tasso di recupero che le banche conseguirebbero gestendo internamente le posizioni e mantenendole in bilancio. Lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati registrato in questi ultimi anni, ancorché moderato, ha ridotto tale gap; la misura proposta nel disegno di legge rischia di vanificare i risultati ottenuti. Inoltre, se la proposta di legge dovesse includere – come risulta dal testo all’esame – anche cessioni perfezionatesi negli anni passati, il prezzo di cessione al quale il debitore potrebbe “ricomprare” il proprio debito risulterebbe ancor di più “di favore”, penalizzando di fatto i cessionari in modo ancor più marcato. Più in generale, dati gli effetti particolarmente rilevanti che la misura potrebbe avere sul mercato delle cessioni di NPL, se ne sconsiglia vivamente l’applicazione alle cessioni già effettuate
  • Cancellazione delle posizioni in sofferenza dalla Centrale dei rischi – Il disegno di legge prevede che il pagamento del debito comporti l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza, dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Va rilevato che tale scelta comporterebbe una sensibile perdita di informazioni inerenti la storia creditizia dei soggetti coinvolti, compromettendo il buon funzionamento del sistema segnaletico nel suo complesso.
  • Incentivi – Un’attenzione particolare va riservata agli incentivi che le misure di esdebitazione, come quelle previste nel disegno di legge, possono avere sulle condotte dei prenditori, per evitare inadempimenti strategici che rendano conveniente non onorare il debito contratto. Il primo risiede nell’incentivo che il debitore potrebbe avere a non rimborsare il prestito contratto, confidando nella possibilità di poterlo estinguere a un valore che può risultare anche significativamente inferiore al debito residuo. Gli effetti negativi che ne discendono sono intuitivi: i creditori, anticipando i rischi di potenziali perdite, reagiranno adottando politiche di offerta più prudenti. Il secondo profilo critico attiene alle ricadute negative in termini di affidabilità e attrattività del “sistema Italia” a fronte di misure che opererebbero, nella sostanza, come una sorta di “condono” o “sanatoria” a favore di tutti i prenditori inadempienti.
  • Conclusioni – Il meccanismo contemplato dalla proposta – articolato e, in alcuni passaggi, esposto a incertezze interpretative – rischia di incidere in modo rilevante sul buon funzionamento del mercato secondario dei NPL, inducendo, così, banche e intermediari finanziari a inasprire le proprie politiche di offerta del credito. Le disposizioni che riconoscono un diritto al debitore di estinguere la propria esposizione a prescindere dalla volontà della controparte comprimono l’autonomia contrattuale del cessionario e interferiscono con il meccanismo di determinazione dei prezzi nel mercato secondario delle partite deteriorate.

ABI – Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’ABI

 

  • Profili di attenzione sui tre Ddl – In primo luogo vi sono norme che introducono elementi fortemente limitativi di alcune libertà costituzionalmente garantite e anche in maniera discriminatoria rispetto al settore bancario. Inoltre, i meccanismi di automatismo nelle esdebitazioni rischiano di introdurre nell’ordinamento nazionale elementi di disparità di trattamento perché favoriscono taluni debitori e non altri e infine, creano delle aspettative di sanatorie trasmettendo il messaggio che è incentivato l’inadempimento dei debiti. Inoltre, sono meccanismi che non trovano parallelo in nessun altro organismo dell’UE e dell’area dell’euro e, si sottolinea, le regole bancarie e quelle che incidono sull’attività bancaria devono essere omogenee. Il terzo aspetto è che questi meccanismi possano compromettere il funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati che invece negli ultimi anni ha rappresentato, insieme ai meccanismi di cartolarizzazione, il principale canale con le quali le banche sono riuscite a ridurre drasticamente il peso dei crediti deteriorati.
  • Vincoli a libertà costituzionalmente garantite – I meccanismi ipotizzati dai tre DDL (diritto di opzione del debitore ceduto, transazioni a saldo e stralcio, ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario, obbligo per la banca di presentare al debitore sovra indebitato un piano di ristrutturazione) si pongono in evidente contrasto con la libertà di iniziativa economica privata e col suo principale presupposto, l’autonomia contrattuale (art. 41 Cost.) e con la libertà di agire in giudizio (art. 24 Cost.).
  • Riduzione crediti deteriorati – Le banche italiane hanno fatto uno sforzo enorme per ridurre l’accumulo di crediti deteriorati, determinati durante la grande crisi finanziaria. A dicembre 2019, il rapporto banca d’Italia evidenziava che il totale delle esposizioni deteriorate ammontava a 147 mld lordi e queste, al netto della perdita già registrata dalle banche nei conti economici, ammontavano a 70 mld, rispettivamente pari al 6,7% e al 3,3% del totale dei finanziamenti. Si è pertanto registrata una riduzione di oltre il 50% rispetto ai picchi del dicembre 2015 quando l’ammontare lordo delle posizioni deteriorati era 360 mld e l’ammontare netto di 197 mld. Sforzo raggiunto grazie ai processi di cartolarizzazione e cessioni di portafogli crediti deteriorati ma che ancora non mette l’Italia in linea con la media europea e non porta il paese sotto la soglia del 5% del rapporto tra totale crediti deteriorati lordi e totale dei prestiti, fissata dall’EBA.
  • Linee d’azione UE – La grave crisi economica, conseguenza della pandemia, fa comunque presagire che ci sarà un incremento nei crediti deteriorati. La CE in questi giorni sta definendo un piano di azione per predisporre gli strumenti adeguati per prevenire la formazione dei crediti deteriorati. Il 25 settembre si è svolto un importante confronto nel corso di una tavola dedicata ai non-performing loans su questo tema e il vicepresidente esecutivo della CE Dombrovskis ha indicato tre linee di azione su cui lavorare: definizione di un quadro normativo che armonizzi l’attività delle società di gestione dei crediti deteriorati (asset management companies); sviluppare il mercato secondario dei crediti deteriorati anche attraverso la realizzazione di piattaforme elettroniche per facilitare gli scambi; ridurre i tempi della giustizia civile, efficientandone le procedure e arrivando ad una loro armonizzazione a livello europeo.
  • Criticità dei Ddl – Le iniziative legislative che vengono proposte vanno in una direzione opposta. Le disposizioni che riconosco un diritto al debitore di estinguere la propria esposizione a prescindere dalla volontà della controparte comprimono l’autonomia contrattuale del cessionario e interferiscono con i meccanismi di determinazione dei prezzi sul mercato secondario delle partite deteriorate. Un’alterazione del mercato è evidente laddove si consideri che non esistono negli altri ordinamenti europei misure di questo genere.
  • Misure di sostegno a imprese – Prima dell’emergenza determinata dalla pandemia erano previsti una serie di accordi che prevedevano la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in caso di morte, di grave infortunio o di perdita del posto di lavoro. Inoltre, grazie al confronto con le associazioni dei consumatori, era stata ispirata l’azione del governo a istituire e rifinanziare il fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). Le misure di supporto alle imprese, rinnovate con l’accordo per il credito 2019, sono state ampliate per ricomprendere nelle casistiche della sospensione dei mutui anche le difficoltà derivanti dalla pandemia. I dati aggiornati all’11 settembre evidenziano che sono pervenute al settore bancario oltre 2,9 mln di domande per un valore complessivo di prestiti soggetti a sospensione del rimborso delle rate di 333 mld.
  • Proposte ABI – Se si vuole favorire una soluzione stragiudiziale per la definizione dei debiti andrebbe valutata un’impostazione diversa che favorisca un libero (per entrambe le parti) avvicinamento delle posizioni, attraverso la previsione di alcuni incentivi. Ad esempio, forme di sostegno fiscale potrebbero infatti alleggerire gli oneri di ripianamento del debito per il soggetto finanziato, in modo da consentire a quest’ultimo di pagare una quota maggiore del proprio debito. La normativa fiscale potrebbe poi indirizzare le decisioni del soggetto finanziatore, favorendo fiscalmente le operazioni di stralcio realizzate con la controparte debitrice rispetto a quelle di cessione del credito ad un soggetto terzo.

 

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