Normativa
Dl Contrasto frodi Superbonus in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 11 novembre il Dl antifrode sul beneficio del Superbonus edilizio.
Il Decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre, per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Estende inoltre l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Di seguito l’analisi dell’articolato:
- Articolo 1 (Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi): contrasta i comportamenti fraudolenti l’articolo interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- Articolo 2 (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi): per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. I crediti possono essere ceduti più volte; ogni volta con la medesima procedura. Ciò premesso, le disposizioni principali dell’articolo prevedono che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- Articolo 3 (Controlli dell'Agenzia delle entrate): l'articolo ha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi in capo all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, si prevede che L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti.
- L’articolo 4 e l’articolo 5 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore (ovvero il 12 novembre 2021)