INPS, le regole per la cassa integrazione per coronavirus

INPS, le regole per la cassa integrazione per coronavirus

Con il messaggio 1321, l'INPS definisce le prime modalità per l'attuazione delle norme previste dal CapiI, Titolo II del decreto legge "Cura Italia".

Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione

In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le
domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra
indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art.
19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).


Si richiama l’attenzione sul fatto che l’articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che
l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.


Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23
febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la
predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio
2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.


Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione
della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio
dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In allegato il testo originale del Messaggio 1321.


Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel
portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende,
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi
di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i
consulenti”, con le consuete modalità.


Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno
ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa
scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei
lavoratori beneficiari.


Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa
domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei
lavoratori beneficiari.


Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:
le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per
una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31
agosto 2020;


detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile
di cui al D.lgs n. 148/2015;


il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie
lavorabili nel biennio mobile;


per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì
devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;


non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n.
95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per
l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;


il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo
all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli
eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato
(cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del
presente messaggio;


non è dovuto il contributo addizionale.


Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno
ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con
qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne
abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale
“COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già
presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare
d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi
sovrapposti.