Nuove definizioni di "crisi", “difficoltà” e “squilibrio”

Il Consiglio dei Ministri di ieri notte ha approvato, in esame preliminare, il d.lgs. correttivo del Codice delle crisi d’impresa.

Nuove definizioni di "crisi",  “difficoltà” e “squilibrio”
 
 
MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
 
Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (decreto legislativo – esame preliminare)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
 
Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.
 
Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:
 
chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza; 
 
riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento
chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
 
ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
 
rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
 
 
 
Altri provvedimenti
 
 
GIOCHI OLIMPICI E PARALIMICI DI MILANO CORTINA E FINALI ATP DI TORINO
 
Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (decreto-legge)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
 
In previsione dei due grandi eventi sportivi citati, con il decreto si predispone l’apparato giuridico-normativo necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di ampio respiro e di elevata complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale.
 
Riguardo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il testo provvede, tra l’altro, a:
 
.istituire il Consiglio Olimpico congiunto, organismo con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sul programma di realizzazione dei Giochi;
.riconoscere il Comitato organizzatore, costituito come fondazione lo scorso 9 dicembre dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione del Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina;
.costituire la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a, che avrà come oggetto sociale la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere previste;
.prestare le garanzie finanziarie statali.
 
In relazione alle finali ATP di tennis di Torino, le nuove norme disciplinano:
 
.la costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance;
.le opere e le infrastrutture previste e classificate come “ATP Torino 2021-2025”;
.la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato.
 
Infine, il decreto recepisce e rende immediatamente vigente la disciplina, già esaminata dal Consiglio dei Ministri, in materia di repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria, ovvero delle condotte che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongono in essere con l’obiettivo di associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale.
 
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RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
 
Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello (disegno di legge)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.
 
Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.
 
Tra gli elementi più significativi:
 
.la modifica delle norme in tema di notifiche. Si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica;
.la ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari;
.la previsione che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sarà tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sarà quindi facoltà delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione;
.norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio;
.la previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio;
.l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti;
.l’estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento;
.norme per l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.
 
Oltre a stabilire i criteri della delega per la riforma del processo penale, il testo introduce ulteriori disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d’appello, nonché norme in materia di sospensione della prescrizione.
 
In particolare, per la velocizzazione dei processi in corso, si estende la possibilità di impiegare i giudici onorari ausiliari, che oggi hanno la possibilità di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile, anche al settore penale, e si prevede un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità, dagli odierni 350 a 850. Inoltre, si autorizza l’assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unità di personale amministrativo.
 
Infine, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale.
 
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ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE
 
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede (disegno di legge)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha approvato un disegno di legge che reca la ratifica e l’esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
 
L’Intesa è volta ad aggiornare la disciplina dell’assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari alla luce dell’evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni.
 
Il testo individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l’assolvimento delle funzioni stesse; delinea, inoltre, lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all’organizzazione militare, stabilendo che hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e che risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l’organizzazione militare.
 
Si evidenzia, inoltre, che: il cappellano non può esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell’ambito delle Forze armate; non porta armi e indossa, di regola, l’abito ecclesiastico proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.
 
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LOTTA AL RAZZISMO E ALLA XENOFOBIA SU INTERNET
 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (disegno di legge)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
 
Il Protocollo, entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006, consente di utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale anche per perseguire reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, commessi attraverso sistemi informatici. 
 
Il disegno di legge di ratifica chiarisce, tra l’altro, l’ambito applicativo della normativa che punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, stabilendo che i reati previsti possono essere commessi con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.
 
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EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, relativo all’attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
 
Il regolamento detta una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l’ambiente marino. Obiettivo principale è quello di consentire che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili.
 
Inoltre, con l’intervento normativo si è garantita la rintracciabilità dell’equipaggiamento marittimo in tutta la catena di fornitura: ciò contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza.
 
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PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato:
 
la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania, con l’assegnazione di euro 5.000.000 per far fronte alle esigenze più immediate;
la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria, con l’assegnazione di euro 8.100.000 per far fronte alle esigenze più immediate;
l’ulteriore stanziamento di euro 1.600.000 per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, nonché riduzione del rischio residuo nel territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019;
l’ulteriore stanziamento di euro 84.047.295 per la realizzazione di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti e delle macerie, attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
la proroga per la durata di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona;
la proroga per la durata di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso che si è verificato il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Amantea (Cosenza) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.
 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONI ABRUZZO E LAZIO
 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, all’esito della verifica delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ha deliberato l’autorizzazione all'anticipazione di somme a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fino all'esercizio 2017 compreso, in favore delle regioni Abruzzo e Lazio.
 
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GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
 
l’accettazione della rinuncia della Regione Toscana al giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
l’accettazione della rinuncia della Regione Toscana al giudizio di legittimità costituzionale avverso l’articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
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