Servizi di pagamento nell'UE, nuove disposizioni integrative
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 adottato in esame preliminare dal CdM.
Servizi di pagamento e bancarie nell’Unione Europea
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra l’altro:
- il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
- l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;
- l’esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
- l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
- l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.