Assonime sul decreto Sostegni bis e garanzia SACE

L'art. 13 del decreto Sostegni-bis modifica le disposizioni sugli interventi in garanzia SACE per le imprese di grandi e medie dimensioni e da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Il punto di vista di Assonime.

Assonime sul decreto Sostegni bis e garanzia SACE

L'articolo 13 del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) modifica le disposizioni del decreto legge n. 23/2020 (decreto Liquidità) sugli interventi straordinari in garanzia da parte di SACE per le imprese di grandi e medie dimensioni (art. 1 e art. 1-bis.1) e da parte del Fondo di garanzia per le PMI, a favore delle imprese con un massimo di 499 dipendenti (art. 13). Le due misure all'epoca sono state autorizzate dalla Commissione europea sulla base della sezione 3.2 del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (SA. 56963 e SA. 56966); la Commissione ha successivamente approvato la proroga delle misure al 30 giugno 2021 e l'estensione della garanzia SACE alle mid-cap, disposta dalla legge di bilancio n. 178/2020, art. 1, comma 209 (SA. 59681 e SA. 59655).

L'art. 13 del decreto Sostegni-bis proroga anzitutto le due misure, compresa la garanzia SACE a favore delle mid-cap, al 31 dicembre 2021, in attuazione della proroga delle misure del Quadro temporaneo prevista dalla Quinta modifica dello stesso (v. circolare Assonime n. 10/2020). L'articolo prevede anche alcune modifiche alle due misure.

Per la garanzia SACE viene stabilito che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE (anche quelli a favore delle mid-cap) possono essere estesi fino a una durata massima di 10 anni o possono essere sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio o per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità al Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Relativamente alla garanzia SACE su prestiti obbligazionari o titoli di debito, viene ridotta dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia.

Per la garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, viene eliminato l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

Per le garanzie di mercato rilasciate da SACE viene previsto che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell'economia italiana.

Con riguardo al Fondo di garanzia per le PMI viene previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90%. Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti garantiti potrà essere aumentata e arrivare fino a 120 mesi. A partire dal 1° luglio 2021 i finanziamenti fino a 30.000 euro avranno una copertura del Fondo del 90%, e non più del 100%, e a essi potrà essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto.

Il comma 3 dell'art. 13 modifica la definizione delle imprese mid-cap prevista dall'art. 1, comma 245 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio) con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, allineandola a quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto legge n. 23/2020, che si riferisce all'operatività di SACE. Anche la prima disposizione fa riferimento ora a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro annuo e non riconducibile alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Vengono incrementate la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI e le somme assegnate all'ISMEA, cui si applicano le disposizioni straordinarie e transitorie previste dall'art. 13 del decreto legge 23/2020 per il Fondo di garanzia PMI. Viene modificata la disciplina della garanzia che l'ISMEA è autorizzato a concedere a favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legge n. 193/2016. In particolare, viene eliminato il limite di 15.000 euro per la concessione della garanzia ISMEA a titolo gratuito, mantenendo la previsione in base alla quale tale garanzia è concessa nei limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato de minimis relativi ai diversi settori (n. 717/2014 per il settore della pesca, n. 1408/2013 per il settore agricolo e n. 1407/2013 per tutti gli altri settori). 

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