Fondo di Garanzia: "Aiuti di importo limitato" alle imprese

Con la circolare n. 7/2024 il Fondo ha avviato l'operatività ai sensi della Sezione 2.1 del Temporary Framework Ucraina.

Fondo di Garanzia: "Aiuti di importo limitato" alle imprese

Il Fondo di Garanzia per le PMI con la pubblicazione della Circolare n. 7/2024, comunica l'avvio dell'operatività ai sensi della Sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis and Transition Framework). In particolare, in seguito all'autorizzazione concessa da parte della Commissione europea, a partire dal 27 marzo e fino al 30 giugno 2024, sarà possibile, per PMI, professionisti e mid-cap (ovvero imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo in questa sezione non sono previsti vincoli sull’importo e durata del finanziamento ma sono comunque previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

− i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa;

− i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; qualora il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione Nell'ambito di tale regime di aiuto - fermi restando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dalle Disposizioni operative del Fondo e dall'articolo 15-bis del DL 145/2023 (cd. DL Fisco-Anticipi) - le imprese dei settori dell'industria, del commercio e dei servizi potranno essere garantite fino a 2,25 milioni di euro (fino a 280 mila euro le imprese dell'agricoltura e fino a 335 mila euro le imprese della pesca e acquacoltura).