Banca d' Italia:le soglie di usura del quarto trimestre 2024
La Banca diffonde i tassi soglia per il quarto trimestre 2024.
La Banca d’Italia comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati nel secondo trimestre 2024 dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96 (antiusura) in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso.
I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art.644, comma 3 del codice penale, Legge n.108/1996, art.2).
Ai tassi rilevati è stata apportata una correzione al ribasso pari a circa 28 punti base in ragione delle variazioni del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale (Legge n. 108/96, art.2).
La tabella dei TEGM è stata trasmessa al MEF che la pubblica nella Gazzetta Ufficiale mediante un apposito Decreto, contenente anche le “soglie di usura” valide per il quarto trimestre 2024. I Decreti trimestrali riportano inoltre i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, risultanti da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero. I “decreti tassi” sono disponibili anche sul sito istituzionale del MEF; essi sono affissi dagli intermediari creditizi nei locali aperti al pubblico. A fini informativi, la Banca d’Italia rende noti, altresì, i valori medi dei compensi di mediazione percepiti nel secondo trimestre 2024 dai Mediatori Creditizi autorizzati, aggregati in tre categorie di operazioni. La L. n.108/96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui il compenso richiesto o incassato risulti sproporzionato rispetto all’opera di mediazione prestata, senza tuttavia stabilire una soglia...continua a leggere sul sito di Bankitalia