Venerdì 24 aprile è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo scorso dalle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, Cgil, Cisl, Uil e condiviso con il Governo.
L'Esecutivo, sulla base di analisi condotte dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Inail, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal documento tecnico elaborato dallo stesso Governo sull’ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento relative al trasporto pubblico collettivo terrestre in vista della ripresa del pendolarismo, ha invitato le Parti Sociali a valutare ulteriori proposte per condividere un Accordo di integrazione del Protocollo del 14 marzo, con l'obiettivo di rimodulare le misure restrittive adottate sinora e dare avvio alla cosiddetta fase 2.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune nuove disposizioni tra le cui:
- il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
- il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
- la collaborazione tra il committente e l'impresa, e di entrambe con le autorità terze, nella lotta al contagio;
- la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
- la sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
- l'adozione della mascherina nei luoghi comuni quale regola generale aggiuntiva (“di norma”) rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
- favorire lo smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro;
- il distanziamento sociale attraverso interventi sugli spazi e sugli orari;
- l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
- alla ripresa, l'opportuno coinvolgimento del medico nell'individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
- la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
- la conferma che il Comitato dell’art. 13 dovrà essere costituito in azienda e, ove non fosse possibile, potrà essere istituito a livello territoriale. Le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno infatti costituire Comitati, a livello territoriale o settoriale, anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).
In allegato Protocollo Sicurezza
Scarica il file: Protocollo+Sicurezza-24_04_2020.pdf