Dpcm Golden Power pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Definiti dal DPCM Golden Power, pubblicato in GU, i beni e rapporti di interesse nazionale in cui si applica.

Dpcm Golden Power pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020, n. 179 –Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (Link). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare, il DPCM individua i beni e rapporti di interesse nazionale in cui si applica il Golden power nei settori energia; acqua; salute; archiviazione, accesso e controllo di dati e informazioni sensibili; infrastrutture elettorali; settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; approvvigionamento di fattori produttivi critici in ambito siderurgico e del settore agroalimentare; prodotti a duplice uso (civile e militare).

Con riferimento a beni e rapporti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, questi sono disciplinati all’articolo 8. In particolare, i beni di rilevanza strategica nazionale individuati sono i seguenti:

  1. le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di  strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;
  2. le tecnologie critiche:
    1. l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all'innovazione di  servizi  e  di  prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati;
    2. tecnologie digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e  di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring,  trading, gestione di investimenti;
    3. tecnologie digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech);
    4. tecnologie per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione  documentale nell'ambito della gestione delle attività finanziarie;
    5. tecnologie «basate su registri distribuiti»  (blochchain);
  3. le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se   svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.

L’articolo 14 disciplina, invece, il regime di esclusioni. Si prevede, in particolare, che l’esercizio dei poteri speciali non si applichi alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie.