Flessibilità nel trattamento prudenziale dei finanziamenti

Le indicazioni Bankitalia analizzate da Assilea.

Flessibilità nel trattamento prudenziale dei finanziamenti

 

La BCE, nel suo comunicato del 20 marzo u.s. ha annunciato ulteriori misure per garantire flessibilità alle banche in relazione alla pandemia di coronavirus, in aggiunta a quelle di cui al comunicato del 12 marzo scorso. Tra queste, viene prevista un’ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale dei finanziamenti garantiti da misure pubbliche di supporto e dei finanziamenti che rientrano nelle moratorie di legge.

  • In tema di flessibilità rispetto alla Linee Guida NPL e sulla mitigazione degli effetti degli accantonamenti previsti ai sensi dell’IFRS 9, Assilea illustrata quindi la posizione della BCE su tre particolari aspetti.

 

  • • _Esposizioni coperte da garanzie di Stato introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi pubblici collegati alla pandemia Covid-19. Per queste esposizioni, oltre alla flessibilità prevista dalle Linee Guida EBA sugli NPL in merito alla classificazione in unlikely-to-pay, viene previsto un trattamento molto favorevole in termini di copertura minima sulle perdite sulle posizioni deteriorate (cfr. Prudential Backstop).

 

  • • _Esposizioni coperte da moratoria ex-lege. Anche su di esse viene estesa la flessibilità di classificazione in unlikely-to-pay in relazione alla tempistica e l’ambito di valutazione, prendendo in considerazione “tutte le misure disponibili di supporto”.

 

  • • _Accantonamenti ai sensi dell’IFRS 9. Possibilità di adottare le disposizioni transitorie previste nella CRR (Art. 473(a)) al fine di compensare gli effetti dell’incremento delle posizioni in Stage 2 (in bonis, ma che hanno subito un incremento di rischio) in termini di accantonamenti aggiuntivi sui requisiti patrimoniali. La BCE raccomanda di dare un maggior peso all’outlook stabile di lungo termine, risultante dalle osservazioni passate, nelle stime delle perdite attese a lungo termine ai fini delle politiche di accantonamento IFRS 9 e fornirà lei stessa scenari economici aggiornati per supportare le banche nelle politiche di accantonamento ex-IFRS 9.

Adottare le misure di implementazione transitorie dell’IFRS 9 consentirà a tutte le banche di eliminare dal loro patrimonio di vigilanza una larga parte della volatilità addizionale dell’IFRS 9 dal 2020 fino alla fine del periodo transitorio previsto. Di seguito, una sintesi ragionata delle FAQ Bankitalia.

 

MISURE DI SOSTEGNO BCE SUL DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CREDITO E FINANZIAMENTI NON-PERFOMING. SINTESI RAGIONATA DEL QUESITO SOTTOPOSTO A BANKITALIA 

Domanda: Avete annunciato flessibilità nell’implementazione delle Linee Guida BCE sui non-performing loans (NPLs). State considerando le concessioni come NPL? State valutando altre strade per mitigare il deterioramento dalle qualità del portafoglio, per esempio con riferimento all’IFRS 9?

Le Linee Guida BCE sugli NPL già prevedono flessibilità ed una valutazione caso per caso da parte dei team congiunti (BCE e Autorità Nazionali) di supervisori.

Nell’esercitare la flessibilità, il giusto equilibrio dovrebbe essere ricercato tra l’aiutare le banche ad assorbire l’impatto dell’attuale crisi, da un lato, e mantenere le corrette pratiche di identificazione del rischio e gli incentivi alla gestione del rischio, dall’altra, così come assicurare che vengano messe in campo solo soluzioni sostenibili per debitori in difficoltà solvibili.

Rimane cruciale, in tempi di difficoltà, continuare a identificare e rilevare il deterioramento della qualità del credito e identificare gli NPLs secondo le regole in vigore, così come mantenere una chiara ed accurata rappresentazione dei rischi nel settore bancario. Allo stesso tempo dovrebbe essere messa in campo flessibilità per aiutare le banche ad assorbire l’impatto dell’incremento del rischio di credito e mitigare la pro-ciclicità di tale impatto.

Nel contesto di questi principi guida e a complemento della flessibilità caso-per-caso ricompresa nelle Linee Guida BCE sugli NPL e nel relativo Addendum, la BCE intraprenderà le azioni aggiuntive descritte di seguito. 

Su tutte le esposizioni che beneficeranno di garanzie di Stato introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi pubblici collegati alla pandemia Covid-19, la BCE, nell’ambito della sua sfera di competenza, agirà come segue:

  • Applicherà la flessibilità prevista all’interno delle Linee Guida BCE sugli NPL e dell’Addendum sulla classificazione degli obbligati come “unlikely to pay”, quando le banche utilizzano le garanzie pubbliche legate al Covid-19, come consentito dalle Linee Guida dell’EBA1.
  • Estenderà a tali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica il trattamento preferenziale previsto nelle Linee Guida per gli NPL garantiti dalle Agenzie di Credito all’Esportazione. Concretamente, questo significa che le banche avranno un’aspettativa di copertura minima dello 0% per i primi sette anni di anzianità dell’NPL. La BCE incoraggia il co-legislatore europeo a considerare l’adozione di un’interpretazione simile per tutte le esposizioni che ricadono nell’ambito di applicazione dei requisiti minimi di copertura di perdita per i crediti non performing (Art. 47 (a-c) della CRR; c.d. Prudential Backstop, art. 47quater punto 4; cfr. ns. Circ. Tecniche n. 13/2019 e n.23/2019).

La BCE estende la flessibilità anche alla classificazione in unlikely-to-pay delle esposizioni coperte da moratorie di legge legate al Covid-19 in relazione alla tempistica e l’ambito di valutazione, prendendo in considerazione tutte le misure disponibili di supporto. 

Gli standard contabili e la loro implementazione non ricadono nella sfera di competenza della Supervisione BCE, che può assumere ben poche azioni al riguardo. Posto che gli accantonamenti ai sensi dell’IFRS 9 devono essere basati su previsioni macroeconomiche e che, specialmente in questi tempi di pronunciata incertezza, i risultati dei modelli IFRS 9 possono essere eccessivamente variabili e pro-ciclici, la BCE:

  1. raccomanda che le banche che sono sotto la sua diretta supervisione, che già non lo hanno fatto, implementino le disposizioni transitorie previste nella CRR (Art. 473(a) della CRR; cfr. ns. Circ. Tecniche n. 3, 10, 15 del 2018)2. La BCE è pronta a processare in maniera puntuale tutte le domande ricevute a tal proposito;
  2. raccomanda, sulla base del mandato prudenziale definito all’Art. 16(2) del Regolamento del Sistema di Vigilanza Unico, che, nell’ambito degli standard contabili internazionali, le banche diano un maggior peso all’outlook stabile di lungo periodo risultante dalle osservazioni passate quando stimino le perdite attese a lungo termine ai fini delle politiche di accantonamento IFRS 9. Questo appare particolarmente importante ove le banche riscontrino incertezza nel generare previsioni ragionevoli e supportabili. Nel produrre tali previsioni le banche devono tenere conto delle misure di sostegno garantite dalle autorità pubbliche – così come le moratorie dei pagamenti;
  3. fornirà centralmente scenari macroeconomici per supportare le banche nell’applicazione delle politiche di accantonamento ex IFRS 9.