Irap e leasing: deduzione canoni si, interessi passivi no
La CGT della Lombardia ritiene deducibile dalla base imponibile Irap la quota dei contratti di locazione finanziaria di terreni sottostanti fabbricati strumentali all'attività commerciale senza interessi passivi.
Sì alla deduzione dalla base imponibile Irap della quota dei contratti di locazione finanziaria relativa a terreni sottostanti fabbricati strumentali all’attività commerciale esercitata con la sola esclusione degli interessi passivi. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3875 dell'11 ottobre 2022.
Una società di capitali si opponeva al no delle Entrate rispetto all’istanza di rimborso della maggiore Irap versata dal 2012 al 2015. La Corte di giustizia tributaria legittima il diritto al rimborso della contribuente supportando la motivazione con l'indirizzo della recente giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 4189/2021) e di legittimità (Cassazione, ordinanza 7183/2021), in linea con il principio di derivazione dal bilancio secondo cui, per i soggetti Ires, «la base imponibile lrap risulta dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione - esclusi alcuni - come risultanti dal conto economico civilistico».Tale indirizzo ha introdotto una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell'Ires e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile Irap e l'assenza di un espresso richiamo al Dl 223/2006, impone di ritenere che qualora la quota di canone di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione e in applicazione dei principi contabili, la deduzione debba essere riconosciuta, per l'ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi a essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa.