Leasing: IVA detraibile sui canoni dopo distruzione del bene

Cassazione: con ordinanza n. 20905/2024 chiarita la detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing per beni strumentali distrutti per causa di forza maggiore

Leasing: IVA detraibile sui canoni dopo distruzione del bene

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20905/2024, ha affrontato la questione della detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing versati per un bene strumentale distrutto per causa di forza maggiore.

Il caso riguardava una società attiva nel recupero di rifiuti non pericolosi che aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria per un trituratore, poi distrutto da un incendio nell’agosto 2012. Nonostante la perdita del bene, l’impresa aveva continuato a pagare i canoni di leasing, riscattando il trituratore nel 2014 dopo aver ricevuto un’indennità assicurativa nel 2013.

L’Agenzia delle Entrate contestava la detraibilità dell’IVA sui canoni post-incendio, sostenendo la perdita di correlazione tra l’imposta e i ricavi derivanti dal bene. Dopo il primo giudizio favorevole alla società, la sentenza fu ribaltata in appello, e la società contribuente ricorse in Cassazione, citando la violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la distruzione del bene non esclude la detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing successivi all’evento, purché la perdita sia debitamente provata e il bene abbia perso ogni utilità economica (art. 185, par. 2, Direttiva 2006/112/Ce).

I giudici hanno ribadito che la giurisprudenza comunitaria equipara il leasing all’acquisto di un bene d’investimento, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto. Di conseguenza, la distruzione del bene non implica automaticamente l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA.

Copertura assicurativa e detrazione dell’IVA

Un elemento rilevante nella vicenda riguarda la copertura assicurativa dell’impresa. La Cassazione ha chiarito che il possesso di una polizza contro la perdita del bene non incide sulla detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing, sottolineando che la continuità dei pagamenti dopo la distruzione del bene è sufficiente a giustificare la detrazione.

Conclusioni

Secondo la Corte, “la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, poiché la distruzione rientra tra gli eventi che caratterizzano la normale attività di impresa, se debitamente provata o giustificata”.

La decisione della Cassazione segna un precedente importante, confermando la possibilità di detrarre l’IVA anche quando il bene strumentale oggetto di leasing subisce un evento distruttivo, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.