LEASING NAUTICO, il nuovo sistema di calcolo dell'imponibile

Pubblicato da Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale sul “Luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”.

LEASING NAUTICO, il nuovo sistema di calcolo dell'imponibile

Ai fini della determinazione dell’imponibile IVA, l’utilizzo di una imbarcazione da diporto nell’ambito dei contratti di leasing nautico va considerata sulla base delle settimane in cui l’unità ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione di querlli tra cantieri o porti per motivi tecnici. Fanno fede il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, laddove previsto, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto dell’imbarcazione da diporto e il dispositivo conta ore.

E’ quanto emerge dal Provvedimento Direttoriale 29/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate (Prot.n. 341339/2020) sul “Luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”, che individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettivo utilizzo per i contratti di locazione, noleggio e leasing nautico al di fuori dell'Unione europea.

Il provvedimento disciplina sia i servizi di locazione e noleggio a breve termine (charter), sia la locazione finanziaria a lungo termine (leasing nautico), ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. La disposizione è stata introdotta a seguito della procedura aperta dalla Commissione UE contro l’Italia (parere motivato 25 luglio 2019), che chiedeva che l’applicazione dell’articolo 59 bis, lettera a), della Direttiva IVA – che consente agli Stati membri di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell’Unione europea qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori della UE - non possa avvenire con l’ausilio di percentuali forfettarie e senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell’effettiva utilizzazione. Diversamente gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola generale di cui all’articolo 56 della stessa Direttiva, che stabilisce che il luogo della prestazione di detti servizi relativi ad unità da diporto deve essere quello in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.

Paletti molto, molto stretti rispetto ai quali Assilea, insieme a Confindustria Nautica, ha aperto un proficuo confronto con i massimi livelli dell’Agenzia delle Entrate al fine di evitare una nuova fuga verso l’estero come quella determinata dalla tassa Monti. La sola IVA diretta dei contratti di leasing nautico italiani è infatti pari a oltre 72 milioni di euro l’anno, senza contare l’indotto fiscale generato dalla barca. E’ stato un lavoro molto duro e altrettante interessante.

Per attestare l’uscita dalle acque comunitarie si deve fornire un “mezzo di prova” scelto fra:

  1. i dati dei sistemi di navigazione satellitare (ad esempio, sistema A.I.S.), se in uso;
  2. due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione;
  3. fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento comprovanti l’ormeggio dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione europea;
  4. la documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi, relativi all’utilizzo dell’unità, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione.

E’ prevista la “Dichiarazione di non imponibilità anticipata” e viene regolata la responsabilità del dichiarante. In caso di dichiarazione resa dall’utilizzatore circa la navigazione dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione europea la quota di non assoggettabilità “s’intende provvisoriamente calcolata e il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione”. Il dichiarante dovrà effettuare una verifica a consuntivo e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati.

In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procedendo, se del caso, a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per la propria condotta diligente.

La nuova disciplina si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del presente Provvedimento.

In allegato il provvedimento.

Scarica il file: Provvedimentodel+29+ottobre+2020_+Imbarcazioni+da+diporto.pdf