MEF: istituita D.G. per contrasto agli illeciti finanziari
La previsione normativa è contenuta nell'art. 17 del c DL P.A., di cui anticipiamo il testo.

Leasenews anticipa i contenuti dell'art. 17 del DL P.A., che dovrebbe essere la versione approvata dal Consiglio dei Ministri, in attesa del testo ufficiale.
In particolare vi si pprevede l’istituzione, presso il Dipartimento del Tesoro, della Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti:
ART. 17 (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l’anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.