Normativa
Nuovo Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 18 maggio il DL 18 maggio 2021, n. 65.
Approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 17 maggio, introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento si compone di 17 articoli, di seguito un?analisi per punti:
- Art. 1 – Limiti orari agli spostamenti: si stabilisce che in zona gialla, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021 i limiti orari hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. A decorrere dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano del tutto i limiti orari agli spostamenti.
- Art. 2 – Attività dei servizi di ristorazione: reca misure concernenti la riapertura dei servizi di ristorazione in zona gialla, consentendo che le attività di tali servizi, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati.
- Art. 3 – Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali: si consente in zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida.
- Art. 4 – Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere: in zona gialla, si anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio 2021, prevedendo che le relative attività debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Nello svolgimento delle attività, deve essere comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e i locali delle palestre devono essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Si consentono, inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti. Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le attività dei centri benessere.
- Art. 5 – Eventi sportivi aperti al pubblico: si consente in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
- Art. 6 – Impianti nei comprensori sciistici: prevede che in zona gialla dal 22 maggio 2021 possano riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- Art. 7 – Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: consente in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività differente. È comunque stabilito che vengano rispettati i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- Art. 8 – Parchi tematici e di divertimento: prevede che in zona gialla dal 15 giugno 2021 siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- Art. 9 – Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie: prevede, per le zone gialle, la ripresa dell'attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi dal 1° luglio 2021, nonché lo svolgimento di feste e cerimonie, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dal 15 giugno 2021, purché i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
- Art. 10 – Corsi di formazione: prevede che nelle zone gialle, a decorrere dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- Art. 11 – Musei e altri istituti e luoghi della cultura: si prevede che in zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei possa avvenire con modalità di fruizione contingentata. Con riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, si stabilisce l’obbligo di prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso ai musei statali la prima domenica di ogni mese. Alle stesse condizioni vengono aperte al pubblico le mostre.
- Art. 12 – Linee guida e protocolli: stabilisce che i protocolli e le linee guida per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali (art. 1, comma 14, Dl n. 33/2020) sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
- Art. 13 – Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni: modifica il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Si delinea altresì la disciplina applicabile al periodo transitorio, dall’entrata in vigore del decreto fino al 16 giugno 2021, in cui continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.
- Art. 14 – Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19: stabilisce che la certificazione verde COVID-19 rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo. Si stabilisce inoltre che venga rilasciata una certificazione verde COVID-19 anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino; in quel caso avrà validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- Art. 15 – Sanzioni: stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 del decreto.
- Art. 16 – Disposizioni di coordinamento: si prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. Resta inoltre fermo, per quanto non modificato dall’attuale decreto, quanto previsto dal Dl Riaperture (n. 52/2021).
- Art. 17 – Entrata in vigore: stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.