In allegato il nuovo DPCM firmato dal premier Conte.
Dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Spostamenti all'interno del territorio regionale
Dal 18 maggio sono liberi, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Spostamenti tra regioni diverse
Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati è così regolato:
- fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- dal 3 giugno 2020: via libera agli spostamenti tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno essere adottate solo con Dpcm ex art. 2 D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
- le stesse regole di cui sopra valgono anche per gli spostamenti da e per l’estero; eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e dagli obblighi internazionali;
- dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Misura della quarantena e divieto di assembramento
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ex art. 2 D.L. n. 19/2020.
Il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Funzioni religiose
Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche e produttive
In linea di principio, dal 18 maggio tutte le attività economiche possono ripartire, purché nel rispetto di protocolli o linee guida adottati, per ciascun settore, dalle Regioni, o dalla Conferenza delle regioni, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali.
Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Monitoraggio della situazione epidemiologica
Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.
Sanzioni
L'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:
- per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
- se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
- in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.