Pagamento debiti PA - Convenzione MEF e CDP

Criteri e le modalità di gestione, da parte di CDP, del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali” nonché le modalità di accesso al Fondo stesso da parte delle PA.

Pagamento debiti PA - Convenzione MEF e CDP

Di seguito vengono delineati i criteri e le modalità di gestione, da parte di CDP, del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali” nonché le modalità di accesso al Fondo stesso da parte delle PA.

Il Fondo è destinato al pagamento - in deroga alle disposizioni di legge sull'indebitamento delle PA - dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, di enti locali, regioni e province autonome, maturati al 31 dicembre 2019 e che ha una dotazione di 12 miliardi di euro, è inoltre suddiviso in due distinte sezioni:

  • la Sezione per il pagamento dei debiti di enti locali, regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari, con una dotazione di 8 miliardi;
  • la Sezione per assicurare liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla quale sono destinati 4 miliardi.
     

La Convenzione tra MEF e CDP è il primo, necessario passaggio per dare concreta attuazione alle disposizioni del DL Rilancio in tema di pagamenti delle PA. Perché tali disposizioni dispieghino pienamente i loro effetti, dando luogo al pagamento dei crediti delle imprese verso le PA, sono tuttavia necessari ulteriori passaggi e un’effettiva immissione di liquidità si registrerà a partire da fine estate.

Il DL Rilancio prevede infatti che:

  • enti locali, regioni e province autonome che non possono far fronte al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 potranno chiedere a CDP, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020;
  • CDP dovrà concedere le anticipazioni entro il 24 luglio 2020. Le anticipazioni relative a entrambe le Sezioni saranno concesse proporzionalmente alle richieste pervenute e nei limiti delle risorse stanziate e, riguardo ai debiti del SSN, delle coperture per il relativo rimborso da parte delle regioni;
  • le PA dovranno, una volta erogata loro l’anticipazione di liquidità, dovranno pagare i fornitori:
    • entro 30 giorni per quanto riguarda i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
    • entro 60 giorni per i debiti del SSN.