Sostegni Ter, il quadro dell'ABI in Senato

L'Associazione sentita al Senato su: contesto economico, misure sostegno, tax credit bonus edilizi, garanzie per imprese su PNRR, Fondo garanzia PMI e SACE, norme default EBA e sospensione mutui sisma.

Sostegni Ter, il quadro dell'ABI in Senato

Di seguito un sunto per punti dei temi emersi nel corso dell’audizione presso la Commissione Bilancio, di Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI, nell’ambito dell’esame del Dl Sostegni-ter.

  • Contesto economico – La ripresa dell'economia italiana è stata robusta nel 2021 ma negli ultimi mesi si è andata indebolendo. La crescita è stata spinta dai consumi delle famiglie e, in misura minore, dagli investimenti e nel quarto trimestre del 2021 il Pil ha registrato una significativa decelerazione, aumentando solo dello 0,6% rispetto al periodo precedente. L'attività economica è stata frenata dalla ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad alcune materie prime e semilavorati. Le osservazioni registrate in tempo reale sui mercati segnalano che il rallentamento dell'attività economica potrebbe proseguire e acuirsi nella prima parte dell'anno in corso.
  • Gradualità ritiro misure di sostegno – In uno scenario in cui le incertezze sui futuri sviluppi della pandemia restano elevate e a cui si associano forti aumenti del costo delle materie prime servono politiche economiche che continuino a sostenere le imprese. Il loro ritiro in un momento in cui sono ancora necessarie avrebbe effetti negativi significativi, soprattutto per le imprese operanti nei settori più penalizzati dalla pandemia. È quindi essenziale procedere con adeguata gradualità garantendo, nel momento in cui ci saranno le condizioni per una rimodulazione delle misure di sostegno, un equilibrato ed efficace passaggio dalle misure emergenziali a misure volte a sostenere la ripresa, anche agendo sugli strumenti utili ad agevolare la ristrutturazione dei debiti.
  • Cessione tax credit bonus edilizi – La norma che limita le cessioni dei crediti fiscali dei bonus edilizi genera molteplici criticità innanzitutto per il settore edilizio e quindi per l'economia dell'Italia e, a valle, anche per le banche che sono tra i maggiori acquirenti dei crediti in questione. La norma che coinvolge soprattutto il superbonus è stata emanata appena un mese dopo l'approvazione nella Legge di bilancio 2022 della proroga dei bonus edilizi e dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nonché delle disposizioni antifrode. Il meccanismo della cessione del credito fiscale, unitamente allo sconto in fattura, ha costituito fin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e di contenimento dei rischi sismici e idrogeologici connessi agli immobili e, per questa via, ha contribuito in misura significativa al recupero del Pil. Pur comprendendo le finalità di prevenzione delle frodi, queste misure hanno determinato una interruzione del positivo effetto registrato negli ultimi due anni e hanno generato incertezza per i contratti di cessione già stipulati. Nonostante la previsione di un periodo transitorio la norma rischia di mettere in discussione le operazioni già poste in essere e di modificare rapporti e impegni contrattuali già assunti.
  • Ripensare il divieto di cessioni – Il divieto di cessioni multiple dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi va ripensato in considerazione delle qualità del cessionario e all'interno dei gruppi bancari e tra banche e intermediari finanziari. Le banche, infatti sono intermediari vigilati a cui sono imposti specifici obblighi di controllo e comunicazione alle Autorità, compresi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio. In altri termini, occorre contemperare la necessita di facilitare gli interventi di verifica delle Autorità competenti consentendo allo stesso tempo, all' interno del perimetro degli intermediari soggetti a vigilanza e in particolare alle norme antiriciclaggio, un ragionevole numero di cessioni, successive alla prima, che eviti il rischio di annullare i benefici del meccanismo della cessione del credito di imposta.
  • Acquirente in buona fede – In caso di frodi legate alla cessione del credito per il superbonus dovrà rispondere esclusivamente il cedente originario, beneficiario della detrazione o impresa che ha operato lo sconto in fattura, assieme agli eventuali soggetti che abbiano concorso alla realizzazione dell'operazione fraudolenta. Nessuna conseguenza deve pertanto ricadere sull'acquirente in buona fede.
  • Responsabilità in solido dei cessionari – In ordine ai profili di responsabilità solidale e di concorso nella violazione dei cessionari del credito d'imposta relativo al Superbonus, l'art. 121, comma 4, del Decreto Rilancio, prevede che questi ultimi rispondano solo per l'eventuale utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta acquisito. In presenza di concorso nella violazione, invece, i cessionari sono responsabili in solido per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. Occorre che siano chiariti in modo univoco le casistiche in cui trova applicazione il concorso di colpa con riferimento al Superbonus affinché la possibilità di utilizzare, correttamente, in compensazione i crediti d'imposta acquistati in buona fede non sia messa in discussione e non sia compromesso il buon funzionamento del meccanismo di cessione.
  • Proroga misure Fondo garanzia PMI e SACE – Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, nell'attuale congiuntura caratterizzata da forte instabilità, appare necessario prorogare senza modifiche l'insieme delle misure straordinarie di sostegno gestite dal Fondo di garanzia per le PMI e da SACE.
  • Norme default EBA – Per le operazioni di ristrutturazione, le regole europee pongono un limite molto rilevante, da tempo segnalate dall’ABI. In particolare, quando sono concesse facilitazioni di rimborso che comportano una riduzione del valore attuale netto dei pagamenti relativi all’esposizione oggetto di negoziazione di una misura superiore all’1% rispetto a quanto previsto dal contratto originario, le norme dell’EBA richiedono che l’intera posizione del cliente sia riclassificata in default. Da questo punto di vista, per agevolare la ripresa – anche con operazioni che consentano, ad esempio, l’allungamento del piano di ammortamento, specie per i finanziamenti a più lunga durata – ABI ha chiesto all’EBA che la soglia sia portata almeno temporaneamente dall’1% al 5%.
  • Garanzie imprese per realizzazione PNRR – Si ritiene che possa essere consentita a SACE la possibilità di garantire portafogli di finanziamento, ovvero controgarantire le garanzie prestate da banche o da veicoli costituiti ad hoc (Special Purpose Vehicle) per consentire alle imprese di partecipare ai bandi di gara relativi alla realizzazione del PNRR. Questo permetterebbe di agevolare l’offerta di garanzia che la legge richiede alle imprese per partecipare alle gare d’appalto.
  • Decreto ministeriale garanzie SACE – Si ritiene importante che possa essere finalmente adottato il decreto ministeriale per dare attuazione alle garanzie SACE.
  • Proroga sospensione mutui sisma – Si accoglie con favore la proroga fino al 31 dicembre 2022 della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti, scaduta il 31 dicembre 2021, in favore delle popolazioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016. Si tratta di una misura sollecitata anche dall'associazione, in considerazione delle persistenti rilevanti difficoltà delle popolazioni colpite dal sisma. Si auspica inoltre che le istituzioni possano avviare una iniziativa in grado di risolvere in via strutturale la questione, evitando ogni anno la proroga della sospensione dei finanziamenti bancari e l'accumulo di nuovi interessi a carico dei mutuatari. In particolare, si potrebbe prevedere la sospensione dei finanziamenti bancari fino alla ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma con l'intervento del 'Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa copertura dei relativi interessi nel periodo di sospensione.

Testo dell'Audizione