"Stop Italia", la bozza del decreto

I contenuti della bozza del dpcm 22 marzo alla firma del Presidente del consiglio. In allegato gli elenchi aggiornati dei codici Ateco delle attività consentite.

"Stop Italia", la bozza del decreto

 

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollocondiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Di seguito i contenuti della bozza del dpcm 22 marzo alla firma del Presidnete del consiglio.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.

Per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Per le pubbliche amministrazioniresta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Per tutte le persone fisicheè fatto divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privatidal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Di conseguenza la facoltà di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (stabilita dall’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole) è soppressa.

Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può comunque sospendere dette attività.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

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