Bankitalia, Covid: termini misure intermediari non bancari

Aggiornamento della Banca d'Italia sul termine delle misure temporanee introdotte a seguito della pandemia per gli intermediari non bancari.

Bankitalia, Covid: termini misure intermediari non bancari

Per mitigare l’impatto del Covid-19 sul sistema bancario e finanziario italiano e in coerenza con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, la Banca d’Italia ha introdotto a partire dal 2020 specifiche misure temporanee di flessibilità circa il rispetto di alcuni istituti prudenziali.

In particolare:

• il 20 marzo 2020 è stato concesso alle banche meno significative e agli intermediari non bancari vigilati di operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR);

• il 28 luglio 2020 , tenuto conto della persistente incertezza economica legata alla pandemia, le banche e gli intermediari non bancari sotto la diretta supervisione della Banca d’Italia sono stati incoraggiati a utilizzare i margini di flessibilità esistenti ed è stato chiarito che il ripristino del livello di LCR e di CCB/P2G non sarebbe stato richiesto prima della fine del 2021 e del 2022, rispettivamente;

• il 30 giugno 2021 è stato concesso alle banche meno significative di escludere dalla misura dell’esposizione complessiva utilizzata per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria alcune esposizioni verso banche centrali fino al 31 marzo 2022. Superate le esigenze straordinarie legate alla pandemia, alla luce della situazione complessiva del sistema bancario e finanziario italiano e del miglioramento del quadro congiunturale, la Banca d’Italia – in coerenza con le decisioni assunte dalla Banca centrale europea (BCE) per le banche significative – comunica di non estendere le misure temporanee sopra ricordate per le banche meno significative e gli intermediari non bancari vigilati.

In particolare: - il 15 marzo 2022 termina la misura in materia di liquidità, che ha consentito alle banche meno significative di operare con un coefficiente di copertura della liquidità (LCR) inferiore al 100%; - non sarà estesa oltre il 31 dicembre 2022 la misura in materia di buffer di capitale, che ha consentito alle banche meno significative e agli intermediari non bancari di operare al di sotto del CCB e/o della P2G;

  • è confermato al 31 marzo 2022 il termine fino al quale le banche meno significative potranno escludere dalla misura dell’esposizione complessiva utilizzata per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria alcune esposizioni verso banche centrali. La Banca d’Italia rimane impegnata a verificare che le politiche di distribuzione dei dividendi degli intermediari siano improntate alla prudenza, alla luce dell’incertezza che ancora riguarda l’evoluzione delle prospettive macroeconomiche.

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