IFRS 9: come ridurre effetti crisi su requisiti patrimoniali

Con la nuova norma sul default anche gli intermediari finanziari possono attenuare gli effetti dei nuovi standard IFRS 9 per gli accantonamenti prudenziali a fronte del rischio di credito. Assilea approfondisce il tema.

IFRS 9: come ridurre effetti crisi su requisiti patrimoniali

A fine dicembre (cfr. ns. articolo del 31.12.2020) è stata estesa anche agli intermediari finanziari la possibilità di applicare le nuove disposizioni transitorie per attenuare gli effetti dei nuovi standard IFRS 9 per gli accantonamenti prudenziali a fronte del rischio di credito.

Come noto gli IFRS 9 hanno introdotto, a partire dal 2018, una nuova modalità di calcolo degli accantonamenti che devono effettuare le banche e gli intermediari finanziari vigilati a fronte del rischio di credito. Le esposizioni vengono distinte in tre classi: le esposizioni in stage 1, le esposizioni in stage 2, le esposizioni in stage 3. Per le esposizioni in bonis in stage 1 gli accantonamenti continuano ad essere calcolati in base alle perdite attese ad 1 anno (come ai sensi dei pre-vigenti standard IAS 39). Per le esposizioni in bonis per le quali alla data di reporting si è verificato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data di origination e per i crediti classificati in stage 3, esposizioni in default, è stato invece richiesto il calcolo delle perdite attese calcolate nell’arco dell’intera durata dell’esposizione “lifetime” (e non più in termini di perdita attesa ad un anno). L’incremento di rischiosità di cui allo stage 2 è misurato in base ad una serie di parametri, che possono essere legati a fattori sia specifici che generali, quali ad esempio l’incremento della rischiosità del settore o dell’area geografica di appartenenza del cliente.

L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 di banche ed intermediari. In fase di introduzione di tale meccanismo erano state pertanto previste alcune disposizioni transitorie (di cui al Regolamento (UE) 2017/2395) al fine di neutralizzare in parte gli effetti sul patrimonio dovuti al cambio di calcolo degli accantonamenti. Tale regime è facoltativo ed applicabile nel periodo che si estende dall’1/1/2018 al 31/12/2022 (5 anni).

Il 3 aprile 2020 il BCBS (Comitato di Basilea) ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell'attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell'IFRS 9, per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, per sostenere e rilanciare la propria attività danneggiata dal diffondersi della pandemia.

Il pacchetto “Quick Fix” di cui al Regolamento UE 573/2020 (il pacchetto di provvedimenti di riforma della regolamentazione per la determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche, la cui entrata in vigore è stata accelerata per offrire strumenti di contrasto alle difficoltà finanziarie generate dalla pandemia) ha introdotto pertanto l’estensione e la modifica delle precedenti disposizioni transitorie IFRS 9 al fine di attenuare gli effetti che l’attuale situazione di pandemia potrebbe causare in termini di incremento della rischiosità del portafoglio (passaggio da stage 1 a stage 2 o stage 3) per i conseguenti maggiori accantonamenti a rischio di credito dovuti al passaggio al calcolo delle perdite attese lifetime.

Le disposizioni transitorie sono state prorogate di due anni (fino al 2024) e banche e intermediari vigilati sono autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevano a partire dal 01/01/2020 per le loro attività finanziarie non deteriorate. Sono previsti nuovi coefficienti e due diverse meccanismi di calcolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie. In alternativa al meccanismo che prevede l’applicazione di nuovi fattori scalari sugli accantonamenti aggiuntivi IFRS 9 (rispetto agli accantonamenti che si sarebbero ottenuti in base ai principi IAS 39) per le esposizioni non deteriorate da aggiungere al CET 1, è prevista la possibilità di riportare tali importi interamente a CET 1 includendoli nel calcolo dell’RWA con una ponderazione al 100%. La convenienza del secondo approccio rispetto al primo dipende dalla composizione del portafoglio di banche e società di leasing.

Tali disposizioni consentono un alleggerimento dei requisiti patrimoniali che permetterà a banche e intermediari finanziari di fronteggiare l’aggravio di rischiosità delle esposizioni verso famiglie ed imprese dovute agli effetti della pandemia, consentendo di offrire le risorse finanziarie necessarie per la ripresa della propria attività.