AMLD VI: accesso al Registro titolari effettivi

Il decreto AMLD VI aggiorna le regole di accesso al Registro titolari effettivi: nuovi obblighi per soggetti obbligati, accreditamento, segnalazione incongruenze e conservazione delle evidenze.

AMLD VI: accesso al Registro titolari effettivi

E' stato pubblicato nella G.U. n. 156 dell’8 luglio 2026 il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, di recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD VI), con particolare riferimento alle norme che armonizzano l’accesso al Registro dei titolari effettivi.

Il Decreto in esame interviene principalmente sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese di cui al D. Lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio).

In particolare, l’art. 21-ter reca la disciplina dell’accesso da parte dei soggetti obbligati — tra cui anche banche e intermediari finanziari — i quali possono accedere esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.

L’articolo in questione dispone che:

  • l’accesso dei soggetti obbligati avvenga previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui al nuovo art. 21-septies(1);
  • i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela;
  • la consultazione del Registro non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo;
  • i soggetti obbligati che consultano il Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro, ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.
Nota: 1 Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l’accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.