Bankitalia: ok orientamenti EBA su Overall Recovery Capacity

La Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Bankitalia: ok orientamenti EBA su Overall Recovery Capacity

Attuazione degli orientamenti EBA in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e imprese di investimento (Overall Recovery Capacity – ORC - -EBA/GL/2023/06)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) c “Orientamenti in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e SIM” (EBA/GL/2023/06).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA nella forma di orientamenti di vigilanza, secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

1. Destinatari: Banche e gruppi di banche, SIM e gruppi di SIM di cui all’articolo 55-bis del TUF. 2. Data: gli Orientamenti si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Nota. 3. Disposizioni di riferimento: Disposizioni in materia di piani di risanamento del 10.02.2022.

4. Oggetto:
In base alla disciplina europea che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva 2014/59/UE, BRRD) e a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la BRRD in materia di contenuto di piani e criteri minimi da utilizzare per la loro valutazione, gli enti tenuti a redigere piani di risanamento devono includere nei loro piani anche una misura della cd. “capacità complessiva di risanamento” (Overall Recovery Capacity, ORC), che consiste in una stima dei benefici attesi (in termini di miglioramento degli indicatori patrimoniali e di liquidità) dalle azioni di risanamento che gli stessi intermediari pianificano di adottare in scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.

Le Linee Guida (EBA/GL/2023/06) (“GL”) armonizzano le modalità con le quali gli enti sono chiamati a stimare tale misura.

Il presente documento illustra le modalità con cui la Banca d’Italia intende dare attuazione alle GL e in particolare al principio di proporzionalità da esse previsto nei confronti delle banche LSI con obblighi di risanamento semplificati e delle SIM.

Le GL si applicano integralmente alle banche e ai gruppi bancari meno significativi che devono redigere piani di risanamento ordinari e, salvo quanto previsto al punto 2 sottostante, anche alle SIM e ai gruppi di SIM con obblighi di risanamento ordinari.

Alle banche e alle imprese di investimento che, in base alla procedura di valutazione effettuata annualmente in conformità alle Disposizioni in materia di piani di risanamento, possono redigere piani semplificati, si consente di determinare la propria ORC tenendo conto delle semplificazioni già previste dalle Disposizioni in materia di piani di risanamento, e si concede la facoltà di:

  1. testare le opzioni in base ad un unico scenario che presenti un livello di severità conforme a quanto stabilito dalle GL; esse indicano che gli enti dovrebbero ipotizzare che lo scenario li porterà a violare il loro requisito patrimoniale complessivo SREP o il coefficiente di leva finanziaria (Total SREP Capital Requirement, TSCR, o Total SREP Leverage Ratio Requirement, TSLRR) o il requisito minimo di liquidità come determinato nella valutazione SREP più recente (cfr. paragrafo 20 delle GL); solo in circostanze eccezionali, laddove un ente non sia in grado di delineare uno scenario plausibile che lo porterebbe alla violazione dei requisiti patrimoniali o di liquidità, esso può fornire una spiegazione dettagliata del motivo per cui tale specifico scenario dovrebbe comunque essere considerato abbastanza grave da minacciarne il fallimento, a meno che non vengano tempestivamente attuate misure di risanamento (cfr. paragrafo 21 delle GL);

  2. rappresentare l’ORC, di regola e salvo casi particolari, attraverso un solo indicatore di capitale e uno di liquidità tra quelli elencati nelle GL, a meno che tutti o alcuni di tali indicatori non siano stati sostituiti, già nel piano di risanamento, con altri più adeguati e positivamente valutati dalle autorità di vigilanza; tale facoltà viene estesa anche alle SIM sottoposte a obblighi ordinari. Più in dettaglio si fa presente che gli indicatori utilizzabili per il calcolo dell’ORC rappresentano un sottoinsieme dell’insieme indicato nell’allegato II degli orientamenti EBA sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11); pertanto le banche che redigono piani semplificati e le SIM, potranno scegliere in autonomia in base a quale dei tre indicatori di capitale e dei due indicatori di liquidità quantificare l’ORC tenendo presente che questi indicatori dovranno comunque essere rappresentativi della effettiva situazione patrimoniale e di liquidità dell’ente e delle maggiori vulnerabilità cui è esposto.

  3. quantificare l’ORC di capitale e di liquidità non come intervallo di valori (fra quelli minimi e massimi raggiunti dagli indicatori in ciascuno scenario ipotizzato), bensì come valore puntuale dato dalla somma degli impatti delle opzioni attivabili nell’unico scenario considerato, tenendo conto delle interconnessioni e dei vincoli di mutua esclusività di tali opzioni. Resta ferma la possibilità che l’intermediario indichi, anche nell’unico scenario previsto, l’effetto delle diverse opzioni di risanamento come un intervallo tra un minimo e un massimo impatto, connesso alle diverse probabilità di successo nella realizzazione delle opzioni;

  4. quantificare la ORC, ove ritenuto preferibile, come somma degli impatti delle opzioni di risanamento sugli indicatori di capitale/liquidità calcolati sulle grandezze aziendali ad un’unica data di riferimento, senza tener conto degli effetti che opzioni di risanamento già eventualmente attivate in precedenza potrebbero aver avuto sul bilancio dell’ente.

Nel sottolineare che le suddette indicazioni applicative consentiranno agli intermediari di dare attuazione alle GL senza ulteriori oneri, si ribadisce la necessità che i piani di risanamento (inclusa la stima ORC) siano redatti in modo coerente con il complessivo framework di risk management (RAF, Resoconto ICAAP/ILAAP) per individuare, in modo tempestivo ed efficace, non solo i possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero minare la solidità patrimoniale e/o ridurre le riserve di liquidità dell’intermediario, ma anche le azioni da intraprendere per superare tali vulnerabilità in situazioni contingenti e prospettiche.

Si precisa infine che i presenti orientamenti di vigilanza per il calcolo dell’ORC fanno salve le eventuali raccomandazioni che la Banca d’Italia ha tempo per tempo formulato nei confronti di

 

specifici intermediari (anche in materia di utilizzo di più di un indicatore per ciascuna categoria di cui all’Allegato I delle EBA/GL/2021/11) allo scopo di garantire che il piano di risanamento (e la relativa ORC) rifletta le principali vulnerabilità cui ciascun intermediario è effettivamente esposto (es.: rischi connessi alla tipologia di strumenti patrimoniali maggiormente emessi, rischi di liquidità di breve o lungo termine)