Bankitalia: orientamenti EBA sul de-risking per ex 106 TUB

Estensione degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche agli intermediari ex art. 106 TUB.

Bankitalia: orientamenti EBA sul de-risking per ex 106 TUB

La Banca d’Italia – all’esito della pubblica consultazione avviata l’ottobre scorso – ha modificato le proprie precedenti note n. 34  e 35 del 3 ottobre 2023, concernenti l’attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking(nota1) estendendo le indicazioni in essi contenute, tra gli altri, anche agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB.

Per consentire agli intermediari ex art. 106 di adeguare pienamente i propri processi interni alle indicazioni dell’EBA, gli Orientamenti si applicheranno:

a partire dal 2 aprile 2024 per quel che riguarda le politiche ed i controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (Nota 34);

a partire dal 29 luglio 2024 per quel che riguarda le modalità di svolgimento dell’attività di adeguata verifica dei clienti che sono NPO (Nota 35).

nota1: EBA/GL/2023/04 - Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari.

EBA/GL/2023/03 - Orientamenti recanti modifiche agli orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica dei clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro.