Credito d'imposta locazione commerciale per tutto il 2020

Al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, il credito d’imposta è stato esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche per il leasing.

Credito d'imposta locazione commerciale per tutto il 2020

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, modificato dall'articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 – spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, nella misura del 60 per cento dei canoni mensili di locazione, di leasing o di concessione e del 30 per cento dei canoni di affitto d'azienda di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.
  Il predetto credito d'imposta è commisurato all'importo del canone corrisposto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020 e, relativamente all'affitto d'azienda, è commisurato al 50 per cento del canone versato.
  L'agevolazione in argomento è riconosciuta, altresì, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, nella misura ridotta del 20 per cento dei canoni mensili di locazione e del 10 per cento dei canoni di affitto d'azienda, nonché, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.
  In relazione all'agevolazione in argomento, l'articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 prevede – per i soggetti beneficiari – la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, in luogo della fruizione diretta del credito d'imposta, per la cessione dello stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché agli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  Da ultimo, si segnala che, al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», con i decreti-legge n. 137 del 2020 (articolo 8) e n. 149 del 2020 (articolo 4) il credito d'imposta de quo è stato esteso per tali soggetti – indipendentemente dall'ammontare di ricavi dell'esercizio precedente – anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 con la facoltà, relativamente al canone di dicembre, di procedere al relativo versamento anche nell'anno 2021.
  Tanto premesso, si rappresenta che sono allo studio del Governo alcune disposizioni normative volte ad ampliare, compatibilmente con le risorse disponibili, la platea dei beneficiari del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d azienda.
  Deve, inoltre, evidenziarsi che il credito d'imposta de quo è stato notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato con decisioni C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 e C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modifiche, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto «Temporary Framework»), e che, pertanto, ogni modifica che dovesse essere apportata allo stesso necessita di essere notificata e autorizzata dall'Esecutivo europeo.