Intervento della Banca d’Italia sugli strumenti finanziari
L’art. 7-bis del Testo unico della finanza (TUF) attribuisce alla Banca d’Italia il potere di vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari
Sulla base delle analisi e delle valutazioni più recenti, elaborate con dati fino al 31 dicembre 2021, le cartolarizzazioni, le autocartolarizzazioni, le obbligazioni subordinate additional tier 1 (AT1, note anche come contingent convertibles o CoCos) e i certificates sono le tipologie di strumenti finanziari maggiormente all’attenzione della Banca d’Italia ai fini del potere di intervento: le prime tre a seguito della crescita dei volumi negli anni scorsi, l’ultima per le ampie variazioni dei prezzi cui possono essere soggetti i relativi titoli. Per tutte le categorie di strumenti i rischi per la stabilità finanziaria che ne possono derivare sono al momento valutati come contenuti.
Ciò non toglie che – soprattutto per alcune tipologie di certificates, presenti in gran parte nei portafogli di investitori al dettaglio – i detentori possano subire rilevanti perdite di valore al verificarsi di scenari avversi. Si ricorda inoltre che i detentori di obbligazioni subordinate AT1 o di certificates, oltre al rischio di mercato, sono esposti al rischio di un’eventuale insolvenza dell’emittente.
Si riporta una sintesi delle analisi sulle quali si basano queste valutazioni.