Commercialisti: chiarimenti OAM sulla consulenza alle PMI

I chiarimenti dell'OAM in merito all’attività di assistenza del dottore commercialista svolta a favore delle piccole e medie imprese per agevolare l’accesso al credito.

Commercialisti: chiarimenti OAM sulla consulenza alle PMI

Assilea informa che con la Comunicazione n. 25/2020 (all. 1) l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziari e dei mediatori creditizi (OAM) ha fornito alcuni specifici chiarimenti in merito all’attività di assistenza del dottore commercialista svolta a favore delle PMI per agevolarne l’accesso al credito.

L’OAM ha rilevato come prassi diffusa quella della conclusione di accordi tra ordini territoriali dei commercialisti e alcune banche che consentono alle PMI che intendono presentare richieste di finanziamento di beneficiare – per il tramite dell’attività di assistenza personalizzata offerta dal commercialista – di un servizio di comunicazione attraverso un ‘canale dedicato’ con la banca, di una semplificazione del processo di presentazione della documentazione istruttoria, nonché della possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento in banca (ma si ritiene che le medesime considerazioni di merito possano valere anche con riferimento ai rapporti con gli intermediari finanziari).

Ciò posto, nel rispetto della normativa vigente rispettivamente in tema di accesso all’attività di agenzia in attività finanziaria (art. 128-quater del TUB) e di mediazione creditizia (art. 128sexies del TUB), l’OAM chiarisce che l’attività dei commercialisti:

  • deve risultare limitata esclusivamente ad un'assistenza di tipo fiscale e contabile la quale non vada ad integrare una di quelle ex lege riservate ai soggetti iscritti, tra cui la messa in relazione e l'illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito;
  • non deve essere accompagnata dalla presentazione del prodotto di credito offerto dalla banca o dall’illustrazione delle sue caratteristiche, né da qualsivoglia tipologia di istruttoria sulla richiesta di finanziamento neppure condotta in via prodromica alla valutazione del merito creditizio da parte della banca;
  • qualora l'attività del professionista comprende anche l’accompagnamento materiale della PMI in banca – servizio a carattere eccezionale e straordinario – tale assistenza dovrà considerarsi quale mero ed eventuale apporto fattuale connesso al servizio di preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile richiesta all'impresa.

Rinnovando il proprio invito a porre in essere comportamenti che non ingenerino confusione sul ruolo del professionista rispetto all’intermediario del credito, l’OAM evidenzia come il mancato rispetto di quanto sopra non esclude una vera e propria mediazione creditizia prestata da soggetti non iscritti in contrasto con l’art, 140-bis del TUB, fattispecie rilevabile e denunciabile da qualunque soggetto alla competente Autorità giudiziaria.

In allegato la comunicazione completa dell'OAM.

 

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Scarica il file: All. 1 Lega 12_2020.pdf