Etichettatura, firmata proroga per origine prodotti grano

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.

Etichettatura, firmata proroga per origine prodotti grano

Patuanelli e Bellanova: “avanti con la trasparenza, serve origine obbligatoria per tutti gli alimenti in Europa”

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati. I Ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, hanno firmato oggi il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore anche oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.

“L’Italia – hanno dichiarato i Ministri Patuanelli e Bellanova – si conferma all’avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta. Non possiamo pensare a passi indietro su questa materia e per questo abbiamo deciso di andare avanti. Diamo certezze alle imprese di tre settori chiave per l’agroalimentare italiano. Chiediamo anche all’Europa di fare scelte coraggiose nell’ambito del Green Deal e della strategia ‘Farm to Fork’, introducendo a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti. Chiediamo ancora una volta alla Commissione di andare incontro anche alle richieste delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da COVID-19, e di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775. Una norma che non ci piace e alla quale oggi, con tante imprese che producono imballaggi chiuse in Europa, è difficile adeguarsi”.

 

Cosa si trova sulle etichette italiane 

GRANO/PASTA

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
  3. se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

 

RISO

Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:

  1. “Paese di coltivazione del riso”;
  2. “Paese di lavorazione”;
  3. “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

 

POMODORO

Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  2. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

 

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

visita il sito: www.mise.gov.it

 

 

ww.mise.gov.it