Ue, crediti in sofferenza: consultazione sulle disposizioni

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema del Secondary Market Directive.

Ue, crediti in sofferenza: consultazione sulle disposizioni

Il 30 gennaio il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive), volta all’armonizzazione delle regole applicabili alla cessione dei crediti deteriorati.

La Direttiva punta a eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento di tali crediti e a favorire lo svolgimento dell’attività di due diligence da parte di tutti i potenziali acquirenti, compresi i players nazionali o internazionali non bancari che esercitano l’attività di acquisto su base professionale. Attraverso lo schema di recepimento in consultazione, che recepisce la Direttiva per le sole cessioni di crediti in sofferenza , vengono introdotte importanti modifiche al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).

In sintesi:

− viene inserito nel Titolo V un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza;

− viene introdotta e disciplinata una nuova figura di intermediario, il “gestore di crediti in sofferenza”, che sarà soggetto ad autorizzazione e vigilanza da parte della Banca d’Italia;

− le società di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS, già attive nella gestione di crediti in sofferenza, potranno continuare ad operare fino al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Per questi soggetti, in ogni caso, l’attività esercitata sulla base di un accordo di esternalizzazione, in favore di banche, intermediari finanziari, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (sulle cartolarizzazioni) non rientra nell’attività di gestione delle sofferenze di cui alla nuova disciplina;

− vengono inserite modifiche ed integrazioni al TUB in materia di trasparenza e rapporti con i clienti (al Titolo VI) e sulla disciplina sanzionatoria (al Titolo VIII). L’acquirente delle sofferenze parteciperà alla Centrale dei Rischi Banca d’Italia e sarà sempre tenuto a nominare un gestore crediti in sofferenza, una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB, per svolgere l’attività di gestione di tali crediti. Il soggetto nominato gestore sarà responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresa l’informativa ai debitori ceduti.