AdE, credito d'imposta: no a cessione dopo l'accoglimento

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024 stabilisce il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettata.

AdE, credito d'imposta: no a cessione dopo l'accoglimento

Con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

 la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

 il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma). In proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, da compilare secondo le relative istruzioni...continua a leggere la circolare.