Assonime: Patrimonio Rilancio di Cassa Depositi

Pubblicato in G.U. il decreto attuativo del cd. Patrimonio Rilancio di Cassa Depositi.

Assonime: Patrimonio Rilancio di Cassa Depositi

Il Decreto 3 febbraio 2021, n. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021) ha dato attuazione alla disciplina del patrimonio destinato di Cassa Depositi e prestiti, cd. "Patrimonio Rilancio", introdotto dall'art. 27 del decreto Rilancio, con durata di dodici anni, allo scopo di realizzare interventi di sostegno alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese le cooperative, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Il decreto definisce le modalità, le condizioni e i requisiti di accesso agli interventi del Patrimonio Rilancio, disciplinandone due differenti operatività: la prima, soggetta ai termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato e la seconda operante in regime di mercato. Ai due differenti regimi corrispondono specifici requisiti di accesso per le imprese.

Nell'ambito dell'operatività definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato, cui accedono le sole imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (vd. art. 5 co 1 lett. d del decreto), il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili entro il 30 settembre 2021, nonché attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati sottoscrivibili entro il 30 giugno 2021.

La dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili non deve superare quanto necessario al ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, ed è in ogni caso, sottoposta a limiti specifici parametrati alla condizione che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato (vd. art. 7 del decreto). Tuttavia, si prevede tanto nelle società quotate, quanto nelle società non quotate, che per questi strumenti l'intervento del Patrimonio Destinato non possa essere inferiore a:

  1. 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;
  2. 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
  3. 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.


Per gli importi superiori a 250 milioni di euro gli interventi sono subordinati a notifica ed approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.


Quanto alla dimensione massima degli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati si prevede che il valore nominale di tali prestiti sia parametrato alla spesa salariale e al fatturato: non potrà superare i due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria, e l'8,4 per cento del fatturato totale riferito al 2019. Il regolamento individua inoltre le condizioni economiche praticabili in riferimento a tutte le tipologie di interventi.


L'operatività a condizioni di mercato, prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato siano effettuati secondo le priorità definite – in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale – nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti, delle filiere produttive strategiche, nonché  all'incidenza sulla sostenibilità ambientale, sulle altre finalità individuate dal Green new deal italiano, sui livelli occupazionali, sul mercato del lavoro.


Nell'ambito dell'operatività a condizioni di mercato, gli interventi consistono nella partecipazione ad aumenti di capitale e nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e potranno essere effettuati solo in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente. Tale co-investimento qualifica l'intervento come "di mercato" e non come "aiuto di stato".


In ogni caso, l'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non può essere inferiore a un milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non può essere inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. L'importo minimo dell'intervento è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di includere anche le società di medie dimensioni.


Nell'ambito della operatività in regime di mercato si consente al Patrimonio Destinato di effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche e in società di rilevante interesse nazionale tramite prestiti di obbligazioni convertibili e acquisti di azioni sul mercato primario e secondario.  In favore di imprese strategiche sono inoltre ammesse operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto


Infine, il Patrimonio Destinato nell'ambito della operatività in regime di mercato può effettuare interventi, diretti ed indiretti, volti alla ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività ed in una situazione di crisi "reversibile", comprese le società che abbiano presentato domanda di accesso a concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.


Gli interventi diretti sono effettuati prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento da parte soggetti privati, inclusi gli azionisti della società richiedente, di importo complessivamente non inferiore a quello del Patrimonio Destinato. Quest'ultimo è pari minimo a 250 milioni per singolo intervento. In sede di richiesta di intervento, l'impresa deve presentare un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emergano la sostenibilità dell'indebitamento e le adeguate prospettive di redditività. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato in operazioni di ristrutturazione, potranno prevedere specifiche clausole volte a influenzare la gestione dell'impresa oggetto di intervento (per approfondimenti vd. Guida aggiornata alla legislazione di emergenza Covid-19).