Ddl Concorrenza 2021, l'Audizione dell'Autorità garante

Tra i temi: infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, servizi pubblici, concessioni, telecomunicazioni.

Ddl Concorrenza 2021, l'Audizione dell'Autorità garante

Riportiamo di seguito il sunto dell'audizione di Maria Tuccillo, Capo di Gabinetto dell’Agcm.

Accoglimento proposte AGCM:

L’Agcm prende atto che il Ddl Concorrenza riflette la filosofia della segnalazione del marzo 2021 e recepisce le proposte specifiche formulate. Il Ddl va inquadrato in un programma di riforme pluriennali per cui si auspica che le proposte non incluse siano incluse nei Ddl nei prossimi anni.

Concessioni:

Si vede con favore la mappatura delle concessioni. Si ritiene infatti che un'apposita banca dati possa essere utile per individuare criticità e proroghe ingiustificate oltre che concessioni troppo ampie. Un regime concessionario concorrenziale sarebbe prezioso per garantire ai cittadini un’offerta di servizi efficiente. Il Ddl recepisce nel complesso le proposte formulate dall’Autorità.

    • Concessioni balneari – Sulle concessioni balneari si apprezzano le nuove disposizioni decise dal Governo.
    • Concessioni portuali – In merito alle concessioni portuali le disposizioni rispecchiano le proposte dell’Autorità. Tuttavia, si ritiene che l’affidamento tramite gara dovrebbe essere accompagnato dallo strumento di revoca delle concessioni.
    • Concessioni distribuzione gas naturale – Anche con riferimento alle concessioni di distribuzione di gas naturale le norme contenute riprendono la segnalazione dell’Autorità. Qualche perplessità è suscitata dalla norma che introduce il potere degli enti locali di comminare sanzioni ai gestri uscenti corrispondenti a una percentuale del fatturato. Questo appare come un elemento di criticità. Il potere coercitivo degli enti locali potrebbe essere rafforzato applicando norme che prevedono l’irrogazione di una sanzione con un limite percentuale definito.
    • Concessioni idroelettriche – Sulle concessioni idroelettriche, il disegno di legge non ha recepito la proposta principale dell’Autorità di riassegnare allo Stato le competenze nel tempo passate a Regioni ed enti locali. Un processo così importante non può essere applicato in modo non uniforme a livello locale. Qualsiasi miglioramento della norma va nella direzione giusta. La richiesta di nuove proroghe alle concessioni per prevedere ulteriori investimenti pare ingiustificata.

Servizi pubblici locali:

Sulla norma sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, la proposta dell’Autorità di introdurre una motivazione anticipata e giustificata da parte dell’ente locale per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione dovrebbe permettere il ricorso alle società in house solo se più efficiente ed economicamente vantaggioso evitando il ricorso a società privi dei requisiti. La motivazione dovrebbe essere pubblicata prima del provvedimento di affidamento del servizio per permettere il recepimento di eventuali osservazioni. Tale disciplina dovrebbe applicarsi anche al settore del trasporto pubblico locale. Su questo, si ribadisce che devono essere pubblicate le motivazioni per cui non si è fatto ricorso al mercato. L’Autorità valuta positivamente le norme che affidano al Governo la delega per il riordino della disciplina del trasporto pubblico non di linea con la razionalizzazione della relativa normativa.

Competenza Corte dei Conti su società partecipate:

L’attribuzione della nuova competenza alla Corte dei Conti con riguardo alle società a partecipazione pubblica potrebbe creare qualche criticità in merito al ruolo dell’Agcm in tale ambito.

Infrastrutture di ricarica:

Sull’installazione di strumenti di ricarica nelle autostrade la norma contenuta nel Ddl è apprezzata dall’Autorità poiché prevede l’affidamento ai concessionari in modo trasparente. Il Ddl non accoglie invece la proposta dell’Autorità di abrogare la norma sulla regolazione del prezzo delle ricariche elettriche tra l’altro ritenuta inefficace dall’ARERA.

Rifiuti:

Le norme sui rifiuti accolgono due proposte dell’Autorità. La norma contenuta nel Ddl sull’esclusione dal perimetro delle gare del gestore monopolista della raccolta è frutto di un compromesso. Sarebbe meglio valorizzare la previsione del disegno di legge relativa ai poteri di monitoraggio sui singoli livelli di efficienza delle gestioni attribuite ad ARERA. Dovrebbero essere resi noti anticipatamente i differenziali tra i livelli di efficienza standard tra le diverse fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quelle delle imprese che gestiscono la raccolta e sono integrate verticalmente. La norma sui rifiuti dovrebbe essere integrata prevedendo che la stazione appaltante che intendesse procedere all’affidamento competitivo di un servizio integrato potrebbe farlo prevedendo come requisiti di partecipazione delle imprese integrate la certificazione di avere i costi per lo svolgimento delle fasi uguali o inferiori delle soglie decise dal regolamento.

Farmaci e sanità:

L’Autorità apprezza i contenuti delle disposizioni in materia di farmaci e strutture sanitarie private. L’Autorità intende ribadire l’importanza della promozione della concorrenza nel mercato dei farmaci biologici dato il ruolo significativo nella spesa sanitaria pubblica. Sotto questo profilo bisognerebbe eliminare il divieto assoluto nelle procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biosimilari di mettere in gara nel medesimo lotto farmaci con principi attivi diversi ma con le stesse indicazioni terapeutiche.

Telecomunicazioni:

Per quanto concerne il settore delle TLC, l’Autorità si è espressa a favore di procedure per l’infrastrutturalizzazione del Paese con tecnologie a prova di futuro. A tal proposito l’Autorità ha indicato alcuni principi come la tutela della concorrenza infrastrutturale, la riduzione degli oneri amministrativi autorizzatori, l’allineamento con gli standard europei e lo stimolo alla domanda e alla mobilità dei consumatori. È necessario ribadire che la regolazione delle tariffe all’ingrosso deve comunque mantenere il legame con i costi ed evitare incentivi ad aggregazioni non necessarie. È auspicabile integrare le disposizioni esistenti sulle procedure autorizzative con l’integrazione di poteri sostituitivi in caso di inerzia delle amministrazioni. Con riferimento alle infrastrutture, si auspica l’introduzione di un termine specifico entro cui il concessionario deve garantire l’acceso a operatori di telecomunicazioni le cui richieste siano state accolte. La previsione del Ddl sulla realizzazione di reti in fibra ottica sembra porsi l’obiettivo di razionalizzare gli interventi destinati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica ma prevedendo l’obbligatorietà del coordinamento tra il gestore delle infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che segue direttamente o indirettamente opere di genio civile introduce elementi che rischiano di rendere più complessa la realizzazione di infrastrutture e ridurre la concorrenza. Con riguardo alle telecomunicazioni mobili il Ddl non recepisce le osservazioni dell’Autorità di verificare la validità dell’attuale limite elettromagnetico e gli standard di misurazione alla luce dei nuovi strumenti disponibili.

Commercio al dettaglio:

L’Autorità rileva il mancato accoglimento nel Ddl delle osservazioni fatte sul commercio al dettaglio.

Link al video dell'audizione dell'AGCM