Decreto Legge "Bollette" in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre il Decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Decreto Legge "Bollette" in Gazzetta Ufficiale

Di seguito, in sintesi, l’analisi del provvedimento:

  • ART. 1 - Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico: contenere gli effetti dell’aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, stabilendo che gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche siano parzialmente compensati mediante:
    • l’utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Tali risorse sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
    • il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

Tali risorse saranno utilizzate anche per ridurre le componenti di pertinenza della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, confermando anche per il quarto trimestre dell’anno 2021 le misure di contenimento dei rincari nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre. L’ARERA, infatti, provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

  • Art. 2 - Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale – L’articolo riduce l’aliquota IVA, applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, al 5% sui prezzi del gas contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre – dicembre 2021) , indipendentemente dallo scaglione di consumo. Conseguentemente, nel caso in cui l’aliquota sia contabilizzata sulla base di consumi stimati si applicherà l’aliquota al 5% anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche su base percentuale, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. L’Arera provvederà a ridurre per il trimestre le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza di 480 milioni di euro, e questo importo sarà trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 574,7 milioni di euro nel 2021.

  • Art. 3 - Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas): prevede un bonus sociale per le famiglie povere di 450 milioni di euro da distribuire su una platea di 3,5 milioni di famiglie stabilendo che nel trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. La compensazione per la fornitura di gas naturale sarà rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021. Tale importo viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
  • Art. 4 - Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi: abroga alcune disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi.
  • Art. 5 – Disposizioni finanziarie: prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • Art. 6 – Entrata in vigore La norma dispone l’entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

 

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