Decreto “Liquidità”: le misure per il Fondo di garanzia
La Legge 5 giugno 2020 n. 40, ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.
Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.
Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso. Molte sono le novità introdotte del decreto legge 23/2020. Di seguito si riassumono le principali.
Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione.
La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione).
NB. L’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.
La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri.
La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020.
Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente.
N.B. La sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.
Per maggiori informazioni e documenti visita la pagina dedicata del Fondo di Garanzia