Decreto Milleproroghe: disposizioni di interesse leasing

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. “Milleproroghe”)

Decreto Milleproroghe: disposizioni di interesse leasing

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il decreto (c.d. “Milleproroghe”), entrato in vigore il giorno stesso della sua emanazione assolve le due consuete funzioni di:

a) proroga dell'efficacia di leggi in scadenza e

b) differimento dell'entrata in vigore di altre disposizioni.

Per quanto di diretto interesse per il settore leasing segnaliamo che:

  • è disposta una proroga al 30 settembre 2026 per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con modalità semplificate ossia, ad esempio, con modalità telematiche o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie (art. 4, comma 11) (cfr. Circolari Serie Legale nn. 27 e 43/2020);
  • è prorogata per l’anno 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada (art. 9, comma 1);
  • è prorogata per l’anno 2026 la disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI (art. 14) per cui i) l’importo massimo garantito per singola impresa resta fissato a 5 milioni di euro; ii) sono ammessi alla garanzia del Fondo anche gli enti del Terzo settore, a condizione che siano iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese; iii) per tali soggetti l’importo massimo ammissibile per ciascuna operazione è pari a 60.000 euro, senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità; iv) la garanzia del Fondo continua a essere gratuita per le microimprese; v) restano invariate le percentuali di copertura;
  • è differito al 31 marzo 2026 il termine relativo all’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla dimensione (art. 15, comma 2), per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per le micro e piccole imprese turistico-ricettive (art. 16, comma 2).

In allegato il Decreto Legge completo

Scarica il file: DL 31_12_25 n_200.pdf