Nuovo DPCM, in vigore da lunedì 26 ottobre, stabiolisce un giro di vite nelle misure di contenimento del Covid-19.
Strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, possono essere chiuse al pubblico dopo le ore 21,00.
È fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
L'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Al di fuori di queste, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, come anche l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze prescritte.
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, sale da ballo e discoteche (anche all'aperto).
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza,
Per le scuole secondarie di secondo grado possono essere adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
In ordine alle attività professionali si raccomanda che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
In allegato il testo del DPCM 24 ottobre 2020.
Scarica il file: DPCM 24 ottobre.pdf