Fondo di solidarietà comunale: cos'é?
Il Fondo di solidarietà comunale assicura un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, sia di compensazione delle risorse pregresse sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.
A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d.
rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una
dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3).
In particolare, tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse
necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di
entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5
miliardi in favore di province e città metropolitane.
Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.