Fringe benefit auto aziendali: cosa cambia nel 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha modificato la quantificazione del fringe benefit in caso di concessione di auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti. Ma fino al 30 giugno continuano a valere le regole precedenti.
L’articolo 51 del Tuir, che stabilisce che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Pertanto si è sempre posto il tema di come valorizzare in busta paga la quota di utilizzo dell'auto assegnata in uso promiscuo che esula dall'attività lavorativa (perché va da sé che l'uso per fini professionali, invece, è totalmente a carico dell’azienda).
Da sempre è stato utilizzato come metodo quello di valorizzare tale importo facendo riferimento ad una percentuale del costo chilometrico di percorrenza convenzionale annua delle auto sulla base delle Tabelle Aci (15.000 km). La percentuale utilizzata fino alla Legge di Bilancio 2019 è stata quella del 30% del costo chilometrico annuo (la presunzione infatti è che 2 giorni su 7 - cioè il 30% - l'auto viene utilizzata non per uso aziendale ma personale).
Facciamo un esempio: consideriamo una tipica auto aziendale, l’Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Multiair a benzina da 150 cavalli. Secondo la tabella Aci sui fringe benefit il costo per chilometro per quest'auto è di 52,06 centesimi, che, moltiplicati per 15 mila chilometri convenzionali fanno 7.809 euro. Questo importo rappresenterebbe il valore annuo dell'auto in parola (come si vede è un valore corrispondente al costo per Km, moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua secondo l'ACI di 15.000 km).
Di questi il 30%, cioè 2.342,64 euro, è considerato reddito del dipendente (ribadiamo ovviamente che l’uso per fini professionali invece è totalmente a carico dell’azienda). Questo reddito, spalmato sui 12 mesi dell'anno, si traduce in 195,22 euro al mese che il dipendente si trova in busta paga e sui quali paga l’Irpef con l'aliquota basata sul reddito complessivo dell'anno.
Con la modifica intervenuta ad opera della Legge di Bilancio 2020 (160/2019), per quanto riguarda la nuova quantificazione il benefit dovrà ancora essere calcolato facendo riferimento a una percorrenza convenzionale di 15 mila km annui, ma applicando una percentuale diversificata a seconda dei valori di emissione di CO2 degli automezzi, volta a penalizzare i veicoli con maggiori effetti inquinanti.
In particolare, la determinazione del reddito di lavoro dipendente diventa la seguente:
- emissioni fino a 60 g/km: 25% (quindi 3.750 km), con una riduzione rispetto all’importo attuale;
- da 60 a 160 g/km: 30% (quindi 4.500 km), invariati rispetto alla misura attuale;
- da 160 190 g/km: 40% (quindi 6.000 km) per il 2020, elevati al 50% (7.500 km) dal 2021;
- superiori a 190 g/km: 50% (7.500 km) nel 2020, 60 % (9.000 km) dal 2021.
La modifica è di interesse diretto per le imprese, in quanto la nuova misura del benefit deve essere presa come riferimento per l'applicazione delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente, oppure per quantificare il riaddebito di somme al dipendente al fine di annullare il benefit stesso (com'è noto infatti la rivalsa nei confronti del dipendente può avvenire in busta paga ovvero tramite riaddebito diretto previa fatturazione).
Occorre precisare che le modifiche si applicano a due condizioni: si deve trattare di autoveicoli di nuova immatricolazione e la concessione al dipendente deve avvenire con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020. Questo significa che per tutte le auto concesse ai dipendenti fino al 30 giugno continuano a valere le regole precedenti.