Imposta servizi digitali: Circolare Agenzia delle Entrate
Pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle entrate imposta sui servizi digitali che fornisce chiarimenti interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’ISD.
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Dl Sostegni) che sposta i termini per il versamento dell’ imposta sui servizi digitali (ISD) al 16 maggio 2021, è stata pubblicata la Circolare n. 3/E - pdf che fornisce chiarimenti interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’ISD. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.
Cos’è l’imposta sui servizi digitali – L’ISD è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.
Ambito di applicazione - La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta (veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale). Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.
Criteri di geolocalizzazione e base imponibile – Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. La circolare inoltre illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.
Oneri strumentali e solidarietà – La circolare tratta degli obblighi di identificazione, di versamento, di dichiarazione, e delle modalità di fruizione di eventuali rimborsi. Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione che consente di delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale contesto, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.
Contabilità e sanzioni – L’obbligo di un’apposita contabilità previsto dalla legge di bilancio 2019 viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al Provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta. Considerate le potenziali difficoltà e le obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.