Intermediari, esenzione da obbligo meccanismo di emergenza

Ai sensi dell’art. 33, par. 6, Regolamento delegato 2018/389 della Commissione europea.

Intermediari, esenzione da obbligo meccanismo di emergenza

Pubblicato da Banca d'Italia il Procedimento per l’esenzione degli intermediari dall'obbligo di realizzare il meccanismo di emergenza ai sensi dell’art. 33, par. 6, Regolamento delegato 2018/389 della Commissione europea. 

Il 14 settembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento delegato 2018/389 della Commissione europea (RTS), che richiede a tutti i prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online di predisporre un’interfaccia di accesso per consentire alle terze parti (Third Party Providers o TPP) di svolgere la propria attività. Qualora gli intermediari scelgano di adottare un’interfaccia dedicata, il Regolamento prevede anche la realizzazione di un meccanismo di emergenza (cd. soluzione di fall-back); le autorità nazionali possono esonerare i prestatori di servizi di pagamento dall’obbligo di predisporre la soluzione di fall-back, in presenza delle condizioni indicate dall’art. 33, par. 6 degli RTS.

La Banca d’Italia fornisce sul proprio sito istituzionale istruzioni operative sugli adempimenti necessari per poter presentare l’istanza di esenzione.

Con delibera del 16 luglio 2019, il Direttorio della Banca d’Italia ha disciplinato il conferimento delle deleghe per il rilascio dei provvedimenti di esenzione da parte del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, ad esito di un procedimento di 45 giorni.

Le deleghe sono conferite in tutti i casi in cui: i) l’intermediario abbia aderito a una “soluzione di sistema” sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 TUB; ii) tale soluzione sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; e iii) ricorrano le seguenti condizioni:

 l’intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l’interfaccia dedicata sia per l’interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall’ABE;

 l’interfaccia dedicata prevede, ai fini dell’autenticazione e dell’accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l’interfaccia resa disponibile all’utente dei servizi di pagamento;

 l’intermediario ha avviato in produzione l’interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi;

 non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio.

La delega è conferita:

  1. a)  congiuntamente al Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza e al Capo del

    Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, per le banche e i gruppi bancari significant;

  2. b)  congiuntamente al Titolare della Divisione Supporto statistico e informatico del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza e al Capo del medesimo Servizio, per le banche e i gruppi bancari less significant, le succursali di banche extra-UE, gli IP e gli IMEL non appartenenti a gruppi, Poste Italiane nell’esercizio dell’attività di Banco Posta e gli altri intermediari finanziari non appartenenti a gruppi.

1 Le condizioni per l’esenzione sono ulteriormente specificate negli orientamenti dell’ABE, “Guidelines on the exemption from the contingency mechanism under the RTS on SCA and CSC”, pubblicati il 4 dicembre 2018.

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Le deleghe sono estese, per il caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, ai soggetti che lo sostituiscono secondo le previsioni del Regolamento Generale della Banca d’Italia, con il seguente ordine: in caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, subentra il Vice Capo del Dipartimento più anziano nell’incarico; in caso di assenza e impedimento del Capo del Dipartimento e di contemporanea assenza del Vice Capo del Dipartimento più anziano nell’incarico, subentra l’altro Vice Capo del Dipartimento. Analogamente, le deleghe al Capo del Servizio e al Titolare della Divisione Supporto statistico e informatico sono estese, in caso di assenza o impedimento di questi, ai soggetti che li sostituiscono secondo le citate previsioni regolamentari.

È delegata – secondo le modalità sopra indicate – anche l’adozione del provvedimento finale di diniego conseguente all’atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 assunto dal Direttorio, allorché i soggetti istanti non abbiano presentato osservazioni in esito allo stesso.

Saranno sottoposti al Direttorio i casi complessi o in cui sussistano profili di particolare delicatezza; resta inoltre di competenza del Direttorio la valutazione dei casi che non rientrano nelle deleghe.